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Obblighi degli Operatori Economici

pubblicato il 01/10/2010 08:05, ultima modifica 12/05/2011 14:18

Obblighi degli Operatori Economici per la commercializzazione dei giocattoli

Responsabilità ed obblighi individuati dal D.Lgs. n. 54/2011, dal Codice del Consumo (da art. 102 ad art. 112) e dalla Decisione 768/2008/CE, per le figure del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato, del importatore e/o distributore anche dettagliante per le quali possono scaturire provvedimenti amministrativi/penali e sanzionatori. Si riportano, in sintesi, taluni obblighi individuati per ogni singolo operatore economico:

Obblighi dei Fabbricanti
  • immettere sul mercato giocattoli progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'art. 9 ed allegato II del D.lgs. 54/2011;
  • predisporre la documentazione tecnica; eseguire la procedura di valutazione della conformità o avvalersi di un Istituto notificato alla certificazione; redigere la dichiarazione CE di conformità; apporre la marcatura CE;
  • conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per un periodo di 10 anni da quando il giocatto è stato immesso sul mercato; [ segue.....]
Obblighi del rappresentatnte autorizzato
  • eseguire i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente di eseguire almeno i seguenti compiti:  mantenere a disposizione dell'autorità di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato,  fornire all'autorità competente tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità, cooperare, su richiesta, con l'autorità competente in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eleminare i rischi presenti;
Obblighi dell'Importatore
  • immettere sul mercato solo giocattoli conformi, quindi verificare che il fabbricante abbia adempiuto a redarre la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia presente nei termini previsti, che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti, che siano presenti i dati identificativi del prodotto e di rintracciabilità del fabbricante;
  • indicare sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale  o il loro marchio registrati e l'indirizzo dove possono essere contattati, oppure sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento; [segue....]
Obblighi dei Distributori 
  • verificare che il giocattolo messo a diposizione sul mercato rechi la marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti, da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana, e che il giocattolo riporti i dati identificativi  del prodotto (tipo, lotto, serie ecc..) e i dati di rintracciabilità del fabbricante ed importatore;
  • qualora ritenga o abbia motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di sicurezza non mette il giocattolo a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme o se gia messo a disposizione sul mercato,  si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme il giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo;
  • fornire, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo e collaborano con tali autorità;
  • il distributore è soggetto anche agli obblighi del fabbricante di cui all'art. 3, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome, denominazione commerciale o marchio o modifica un giocattolo già immesso sul mercato, in modo tale che la conformità alle prescrizioni previste dal presente decreto potrebbe esserne condizionata;
  • garantire, che mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità dei requisiti;

Vincolo comune al fabbricante ed al distributore o comunque  "chiunque", nei limiti delle rispettive attività, deve collaborare con le autorità competenti ai fini dello svolgimento delle ispezioni relative alla sicurezza dei prodotti fornendo tutte le informazioni necessarie (art. 107 del Condice del Consumo). 

Nella fase in cui viene determinata la non conformità del prodotto  alle prescrizioni, possono seguire le azioni volontarie dell'operatore economico e/o obbligatorie con provvedimenti MSE (Decisione 768/2008/CE).

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