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Obblighi del fabbricante

pubblicato il 12/05/2011 14:18, ultima modifica 12/05/2011 14:18

Obblighi del fabbricante di giocattoli ai sensi del D. Lgs. 54/2011.

Obblighi dei Fabbricanti
  • immettere sul mercato giocattoli progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'art. 9 ed allegato II del D.Lgs. 54/2011;
  • predisporre la documentazione tecnica; eseguire la procedura di valutazione della conformità o farla esguire ad un Istituto notificato alla certificazione; redigere la dichiarazione CE di conformità; apporre la marcatura CE;
  • conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità per un periodo di 10 anni da quando il giocatto è stato immesso sul mercato;

     segue..  ↓

  • eseguire e seguire la procedura di controllo interno della produzione;
  • garantire che sui giocattoli sia apposto un numero tipo, di lotto, di serie di modello oppure un altro elemento che consenta la loro individuazione, oppure sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento qualora le dimensioni del giocattolo non lo consentano;
  • indicare il loro nome, denominazione commerciale o marchio registrati e l'indirizzo dove essere contattati;
  • garantire che ogni giocattolo sia accompagnato da istruzioni ed informazioni sulla sicurezza fornite almeno in lingua italiana;
  • adottare le misure necessarie per evitare rischi di sicurezza, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione ai consumatori;
  • prendere tutte le misure necessarie affinchè il processo di fabbricazione interno garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica ed ai requisiti della direttiva che ad essi si applica;
  • fornire, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo in lingua italiana o inglese;
  • garantire, che mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità dei requisiti;
  • eseguire, ove è ritenuto opportuno, prove a campione.

 

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