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Obblighi dell'importatore

pubblicato il 12/05/2011 14:20, ultima modifica 23/05/2011 09:20

Obblighi dell'importatore di giocattoli ai sensi del D.Lgs. 54/2011.

Obblighi dell'importatore
  • immettere sul mercato solo giocattoli conformi, quindi verificare che il fabbricante abbia adempiuto a redarre la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia presente nei termini previsti, che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti, che siano presenti i dati identificativi del prototto e di rintracciabilità del fabbricante;
  • indicare sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale o il loro marchio registrati e l'indirizzo dove possono essere contattati, oppure sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento;

segue...

  • qualora ritenga o abbia motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di sicurezza non immette sul mercato il giocattolo fino a quando esso non sia stato reso conforme o se gia immesso sul mercato adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme il giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo.
  • assicurare che il giocattolo sia accompagnato da istruzione e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana;
  • conservare per un periodo di dieci anni dopo l'immisisone sul mercato la dichiarazione CE di conformità e rendere disponibile la documentazione tecnica;
  • fornire, a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo in lingua italiana o inglese;
  • l'importatore è soggetto anche agli obblighi del fabbricante di cui all'art. 3, quando immette sul mercato un giocattolo con il proprio nome, denominazione commerciale o marchio o modifica un giocattolo già immesso sul mercato, in modo tale che la conformità alle prescrizioni previste dal presente decreto potrebbe esserne condizionata;
  • garantire, che mentre un giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità dei requisiti;
  • eseguire, ove è ritenuto opportuno, prove a campione.

 

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