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Rinnovo, sostituzione e restituzione

pubblicato il 21/06/2012 13:50, ultima modifica 11/04/2023 13:45

Rinnovo della carta tachigrafica

Rinnovo per scadenza

Le Carte tachigrafiche Conducente, Azienda e Controllo sono emesse per un periodo di validità di 5 anni, mentre la carta Officina ha validità di 1 anno.

La Carta è rinnovabile alla scadenza su domanda del titolare, fermo restando il permanere delle condizioni per il rilascio.

Il modulo di domanda da utilizzare e i documenti da allegare, nonchè le modalità di presentazione e di consegna  sono gli stessi richiesti per il primo rilascio (non è obbligatorio produrre nuovamente la fototessera per la cara conducente).

La richiesta di rinnovo deve essere presentata, entro il termine di 15 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza, alla Camera di Commercio che l’ha emessa. In caso di Carta conducente la  richiesta di rinnovo deve essere presentata alla Camera di Commercio che l’ha emessa o a quella presso la quale il richiedente ha la sua residenza

NB. Il sistema informatico di registrazione è in grado di gestire solo le domande di rinnovo presentate nei 30 giorni precedenti la scadenza. Pertanto si consiglia di non presentare la domanda prima di questi termini.

Fare attenzione a quanto segue:

  • La carta scaduta dovrà essere restituita alla Camera di Commercio.
  • La carta tachigrafica rinnovata è utilizzabile solamente a partire dalla data di scadenza della precedente.
  • Il titolare è tenuto a scaricare i dati memorizzati sulla carta tachigrafica il giorno precedente alla data di scadenza in quanto successivamente questa operazione non è più possibile

Rinnovo per modifica dei dati amministrativi

Il Conducente titolare di una carta in corso di validità può richiedere l’emissione di una nuova carta, in sostituzione di quella in suo possesso ed ancora in corso di validità, in caso di modificazione di uno dei dati amministrativi stampati sulla facciata della carta e registrati nella memoria della stessa.

Chiarimenti per la deroga al rinnovo delle carte nei casi di abbinamento patente e CQC

In merito all'emissione di nuove patenti per l'abbinamento con la CQC (carta qualificazione conducente) ed alle conseguenti implicazioni sul rinnovo delle carte tachigrafiche, la nota congiunta tra i Ministeri dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno - che fa seguito alla richiesta di chiarimenti di Unioncamere - conferma l'esenzione dal rinnovo della carta tachigrafica nella fattispecie in questione, anche grazie all'adempimento assicurato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di inserire il precedente numero di patente nel documento di nuovo rilascio.
I Ministeri competenti hanno ritenuto che con la procedura introdotta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sia preservata la tracciabilità e il collegamento tra patente e carta tachigrafica nel
rispetto dei principi della normativa europea.

Sostituzione della carta tachigrafica

Sostituzione per furto o smarrimento

Il furto o lo smarrimento della Carta deve essere denunciato alle autorità di Polizia dello Stato in cui si è verificato l’evento. La denuncia di smarrimento o di furto deve essere formulata per iscritto e firmata dal titolare della Carta.

E' necessario che il titolare presenti il modulo di domanda per il rilascio di una nuova carta, entro sette giorni, allegando copia della denuncia di furto o smarrimento e la stessa documentazione richiesta per il primo rilascio.

Su richiesta scritta del titolare (modulo predisposto), allegando fotocopia del documento d'identità e la denuncia di smarrimento/furto, la Camera di Commercio emittente provvede a bloccare la Carta smarrita o rubata. La richiesta scritta di blocco non è necessaria nel caso in cui il titolare richieda contestualmente anche la sostituzione della Carta smarrita o rubata.

Dopo la richiesta di sostituzione della carta per smarrimento, furto di carta conducente, il titolare può continuare a guidare senza la carta per un massimo di 15 giorni, o per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo presso la sede dell'impresa. E' necessario, in questo caso, poter dimostrare l'impossibilità di esibire o di utilizzare la carta durante tale periodo.

La Carta sostitutiva riporterà una data di fine validità esattamente identica a quella della Carta sostituita

Sostituzione per malfunzionamento o danneggiamento

In caso di cattivo funzionamento, il Conducente deve chiedere, entro sette giorni dal manifestarsi del comportamento anomalo la sostituzione della carta presentando il modulo di domanda e  allegando a questo la carta difettosa e la stessa documentazione richiesta per il primo rilascio.

Si differenzia dal primo rilascio l'importo del diritto di segreteria (a cui bisogna in ogni caso sommare l'eventuale costo di spedizione)

  • La sostituzione della carta per malfunzionamento dovuto a difetto della stessa, se richiesta entro 6 mesi dalla data di rilascio, è gratuita.
  • Negli altri casi la sostituzione della carta comporta il pagamento di un diritto di segreteria  di euro 17,00

La Carta sostitutiva riporterà una data di fine validità esattamente identica a quella della Carta sostituita

Restituzione della carta tachigrafica

Il titolare della Carta può restituirla alla Camera di Commercio per qualsiasi motivo, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Il titolare è tenuto alla sua restituzione:

  • alla scadenza del periodo di validità della Carta,.
  • in tutti i casi in cui il titolare non necessiti più della carta per l’esercizio della sua attività ovvero abbia perso i requisiti necessari al rilascio della carta stessa.

La Camera di Commercio provvederà alla distruzione della Carta.

Avviso importante - Recapito carte

Carte Tachigrafiche: disfunzioni nel servizio postale di recapito delle carte

Unioncamere informa il protrarsi della criticità di recapito delle carte tachigrafiche attraverso i servizi postali nell'ultimo periodo. Ulteriori info

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