L'autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e riparazione dei cronotachigrafi CEE
Il tachigrafo è lo strumento di registrazione dei tempi e delle velocità di guida presente negli autoveicoli, immatricolati in uno stato membro dell’Unione, e adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci.
La normativa comunitaria nel settore del trasporto su strada, Regolamento CEE 3820/85, e quella nazionale, art.179 del Codice della Strada, prevedono che debbano essere equipaggiati di tachigrafo omologato e correttamente funzionante:
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i veicoli, adibiti al trasporto viaggiatori, atti a trasportare più di 9 persone, incluso il conducente;
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i veicoli, adibiti al trasporto merci, di massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate.
Le eccezioni all’obbligo di utilizzo dell’apparecchio di controllo sono elencate nell’art. 4 del regolamento CEE 3820/85.
Il tachigrafo è sottoposto a controlli periodici da parte dei centri tecnici dopo ogni riparazione e comunque almeno ogni due anni.
Tachigrafo analogico o digitale
La gran parte dei tachigrafi installati sui veicoli sono analogici e registrano i dati su un supporto cartaceo detto disco diagrammale.
Poichè i tachigrafi analogici mostrano delle debolezze nella prevenzione delle manomissioni o frodi è stata prevista la progressiva dismissione degli strumenti analogici in favore dei più evoluti tachigrafi digitali.
Con l’art. 2 del regolamento CE 2135/98 il consiglio dell’Unione Europea introduce l’obbligo da parte dei veicoli immatricolati dopo il 5/8/2004 (prorogato al 5 agosto 2005 e poi, con Circolare del Ministero dei Trasporti, al 31/12/2005) di essere muniti del nuovo tachigrafo digitale.
La stessa scadenza vale per i veicoli, immatricolati per la prima volta dopo il 1/1/1996, nei quali si debba sostituire l’apparecchio di controllo e la trasmissione dei segnali verso questo venga effettuata esclusivamente in modo elettrico e siano:
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adibiti al trasporto di passeggeri il cui numero di posti a sedere, incluso il conducente, sia superiore a 9 e che hanno peso massimo superiore a 10 tonnellate;
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adibiti al trasporto di merci che hanno un peso massimo superiore a 12 tonnellate.
Omologazione del tachigrafo
L’omologazione del tachigrafo è la procedura mediante la quale viene certificato che lo strumento in esame soddisfa i requisiti fissati nell’Allegato I B del Regolamento CEE n. 3821/85 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori è l’autorità per il rilascio delle omologazioni di modello dell’apparecchio tachigrafico.
La richiesta di omologazione e' presentata dal fabbricante al Ministero.
Essa deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la richiesta sia presentata dal mandatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo.
L’omologazione di modello è concessa dal Ministero a quei tachigrafi e carte tachigrafiche conformi al Regolamento CEE n. 3821/85 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalita' di cui all'art. 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 e successive modifiche.
Affinchè il Ministero rilasci la scheda di omologazione per l’apparecchio di controllo o per la carta tachigrafica, il richiedente deve presentare, per quanto previsto dall'allegato I B, capitolo VIII del regolamento (CE) n. 1360/2002:
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un certificato di sicurezza,
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un certificato funzionale,
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un certificato di interoperabilità.
Officine autorizzate al montaggio e riparazione dei cronotachigrafi analogici
Con l’introduzione del tachigrafo digitale non saranno più rilasciate nuove autorizzazioni alle officine che installano e riparano i cronotachigrafi analogici.
Le vecchie autorizzazioni, che avevano assegnato all'impresa richiedente un codice identificativo alfanumerico con il quale l'impresa medesima contrassegnava i cronotachigrafi riparati, resteranno valide solo per i cronotachigrafi analogici finchè ce ne saranno sui mezzi in circolazione.
Nel caso in cui un'officina, autorizzata secondo la vecchia procedura, rinunci alla autorizzazione per cessazione dell'attività o, semplicemente, per rinuncia all’attività di riparazione e montaggio di cronotachigrafi analogici, il suo titolare o legale rappresentante dovrà, anzitutto, far pervenire all'ufficio metrico di competenza una comunicazione di cessata attività alla quale accompagnerà:
- la consegna dell’autorizzazione ministeriale originale;
- la consegna di tutti i punzoni, a percussione e a tenaglia, utilizzati;
- la consegna dei registri per le operazioni.
L'Ufficio metrico comunicherà quindi al M.S.E. la rinuncia all’autorizzazione da parte dell'impresa, allegando l’autorizzazione originale ed un verbale di deformazione dei punzoni consegnati.
Centri tecnici autorizzati
I centri tecnici (quali ad esempio fabbricanti di veicoli equipaggiati con tachigrafo, fabbricanti di tachigrafi, officine di riparazione di veicoli ecc.), svolgono, autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico, le operazioni di montaggio e riparazione dell’apparecchio di controllo.
I soci, i dirigenti ed il personale del centro tecnico non possono partecipare ad imprese che svolgono attivita' di trasporto su strada.
L’autorità per il rilascio delle autorizzazioni è il Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale dell’Ufficio Metrico della Camera di commercio per svolgere l'esame istruttorio preventivo.
I centri tecnici, per essere autorizzati a svolgere i controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni, devono organizzare l’officina secondo i criteri che il sistema di certificazione della qualità richiede alle officine di taratura e prova.
Infatti i centri tecnici devono disporre di un sistema di garanzia della qualita', certificato da organismi accreditati a livello nazionale o comunitario, in base alla norma EN 45012, nella quale sia presente l'attivita' di taratura e prova di strumenti di misura.
Il rilascio dell'autorizzazione avviene dopo l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal D.M. 11 marzo 2005.
Il personale del centro tecnico, costituito per lo meno da un responsabile tecnico e da un tecnico, dovrà ottenere, da parte del fabbricante del tachigrafo, una documentazione che attesti la conoscenza tecnica del tachigrafo digitale su cui intende effettuare i servizi di montaggio e riparazione.
Si evidenzia in modo particolare che il centro tecnico dovrà dotarsi di campioni di riferimento delle grandezze in esame, lunghezze e frequenze, certificati da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti alla European Cooperation for Accreditation (EA) dimostrando la riferibilità delle misurazioni effettuate ai campioni nazionali o internazionali delle grandezze in esame.
L'autorizzazione ha durata di un anno ed e' rinnovabile.
L'autorizzazione ai centri tecnici è specifica per i tachigrafi digitali di ciascun fabbricante e un centro tecnico può ottenere varie autorizzazioni relative a tachigrafi prodotti da fabbricanti diversi.
I diritti di segreteria da pagare alla Camera di Commercio, come stabilito dal D.M. 29/07/2005, sono di € 370,00 per la prima autorizzazione, di € 260,00 per le autorizzazioni successive alla prima, nel caso di più autorizzazioni.
Per il rinnovo annuale di ciascuna autorizzazione sono dovuti € 185,00.
Il sistema di garanzia della qualità e l’adempimento a tutti gli obblighi contenuti nel provvedimento ministeriali di autorizzazione sono sottoposti a sorveglianza, tramite visite e verifiche ispettive non preannunciate, da parte della Camera di Commercio.
Nel caso in cui i centri tecnici sottoposti a sorveglianza, non rispettino le eventuali prescrizioni emesse dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Camera di Commercio o dall’Ente di certificazione della qualità si attiva la procedura di sospensione ed eventualmente della revoca della autorizzazione.
Procedura per il rilascio delle carte tachigrafe (Sezione Registro Imprese)