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Marchio tradizionale e particolare di fabbrica

pubblicato il 21/02/2008 12:57, ultima modifica 20/12/2010 18:49

Procedura per l'utilizzo del marchio tradizionale e particolare di fabbrica (Art 33 e 36 DPR 30 maggio 2002, n. 150)

Il marchio tradizionale di fabbrica è il marchio che i produttori possono apporre, in aggiunta al marchio di identificazione , sugli oggetti da loro realizzati.

Chi intende utilizzare un marchio tradizionale di fabbrica o una sigla personale, deve fare una specifica richiesta libera da bollo e formulata utilizzando il modulo 2.

Il marchio tradizionale di fabbrica o la sigla personale non deve contenere alcuna indicazione atta a generare equivoci con il marchio di identificazione o con il titolo.

Il marchio particolare di fabbrica è il marchio che i produttori possono apporre sul rivestimento di metallo prezioso, ottenuto mediante deposizione elettrogalvanica, degli oggetti costituiti di sostanze non metalliche.

Su questo tipo di oggetti di fabbricazione mista è possibile apporre il marchio particolare di fabbrica ma è vietato apporre il marchio di identificazione.

Chi intende utilizzare un marchio particolare di fabbrica, deve fare una specifica richiesta libera da bollo e formulata utilizzando il modulo per marchio di fabbrica (modulo 2).  

Il marchio particolare di fabbrica deve essere realizzato secondo l’allegato IX del DPR 30/5/2002 n.150.

Alla domanda di ammissione del marchio tradizionale o marchio particolare di fabbrica è necessario allegare:

  • i marchi depositati su supporto informatico o cartaceo, per ciascuna delle grandezze del marchio medesimo;
  • le impronte di tali marchi impresse su lastrine metalliche, per ciascuna delle grandezze del marchio medesimo.

L'Ufficio Metrico controlla se il marchio tradizionale di fabbrica contiene eventuali indicazioni atte a ingenerare equivoci con i titoli ed i marchi di identificazione o se il marchio particolare di fabbrica è realizzato secondo l’allegato IX del DPR 30/5/2002 n.150.

Se non vi sono circostanze ostative, si notifica al richiedente che il marchio di fabbrica può essere utilizzato.

Il marchio di fabbrica depositato viene quindi inserito nel registro degli assegnatari.

Se invece il marchio tradizionale contiene eventuali indicazioni atte a ingenerare equivoci con i titoli ed i marchi di identificazione oppure il marchio particolare di fabbrica non è realizzato secondo l’allegato IX del DPR 30/5/2002 n.150, il funzionario responsabile adotta un provvedimento di divieto di utilizzo e lo notifica all’interessato.

Contro il provvedimento adottato dal funzionario responsabile della Camera di commercio è ammesso ricorso gerarchico al Segretario generale della stessa Camera di commercio, che può richiedere parere tecnico al Ministero delle attività produttive.

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