Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Regolazione del Mercato Ufficio Metrico Attività metrica Il saggio e marchio dei metalli preziosi Marchio tradizionale e particolare di fabbrica

imprese senza PEC

cancellazione imprese non operative

Compila il questionario on line...

Logo Sezione Amministrazione Trasparente

Supporto Specialistico Registro Imprese

Servizio pubblicazione atti depositati dagli agenti di riscossione

Campagna 2016 contro abusivismo commerciale

 
Azioni sul documento

Marchio tradizionale e particolare di fabbrica

pubblicato il 21/02/2008 13:57, ultima modifica 20/12/2010 19:49

Procedura per l'utilizzo del marchio tradizionale e particolare di fabbrica (Art 33 e 36 DPR 30 maggio 2002, n. 150)

Il marchio tradizionale di fabbrica è il marchio che i produttori possono apporre, in aggiunta al marchio di identificazione , sugli oggetti da loro realizzati.

Chi intende utilizzare un marchio tradizionale di fabbrica o una sigla personale, deve fare una specifica richiesta libera da bollo e formulata utilizzando il modulo 2.

Il marchio tradizionale di fabbrica o la sigla personale non deve contenere alcuna indicazione atta a generare equivoci con il marchio di identificazione o con il titolo.

Il marchio particolare di fabbrica è il marchio che i produttori possono apporre sul rivestimento di metallo prezioso, ottenuto mediante deposizione elettrogalvanica, degli oggetti costituiti di sostanze non metalliche.

Su questo tipo di oggetti di fabbricazione mista è possibile apporre il marchio particolare di fabbrica ma è vietato apporre il marchio di identificazione.

Chi intende utilizzare un marchio particolare di fabbrica, deve fare una specifica richiesta libera da bollo e formulata utilizzando il modulo per marchio di fabbrica (modulo 2).  

Il marchio particolare di fabbrica deve essere realizzato secondo l’allegato IX del DPR 30/5/2002 n.150.

Alla domanda di ammissione del marchio tradizionale o marchio particolare di fabbrica è necessario allegare:

  • i marchi depositati su supporto informatico o cartaceo, per ciascuna delle grandezze del marchio medesimo;
  • le impronte di tali marchi impresse su lastrine metalliche, per ciascuna delle grandezze del marchio medesimo.

L'Ufficio Metrico controlla se il marchio tradizionale di fabbrica contiene eventuali indicazioni atte a ingenerare equivoci con i titoli ed i marchi di identificazione o se il marchio particolare di fabbrica è realizzato secondo l’allegato IX del DPR 30/5/2002 n.150.

Se non vi sono circostanze ostative, si notifica al richiedente che il marchio di fabbrica può essere utilizzato.

Il marchio di fabbrica depositato viene quindi inserito nel registro degli assegnatari.

Se invece il marchio tradizionale contiene eventuali indicazioni atte a ingenerare equivoci con i titoli ed i marchi di identificazione oppure il marchio particolare di fabbrica non è realizzato secondo l’allegato IX del DPR 30/5/2002 n.150, il funzionario responsabile adotta un provvedimento di divieto di utilizzo e lo notifica all’interessato.

Contro il provvedimento adottato dal funzionario responsabile della Camera di commercio è ammesso ricorso gerarchico al Segretario generale della stessa Camera di commercio, che può richiedere parere tecnico al Ministero delle attività produttive.

Avviso Importante
« luglio 2024 »
luglio
lumamegivesado
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
 
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it