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Sanzioni in ambito progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

pubblicato il 09/01/2018 09:20, ultima modifica 09/01/2018 09:30

Sanzioni

L'autorità competente della sorveglianza del mercato, il Ministero dello Sviluppo Economico, può avvalersi, in relazione alle rispettive attribuzioni, dell'ENEA, delle Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Dogane e di altri Organismi pubblici aventi competenza in materia. Per l'attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni l'articolo n. 17 del D.Lgs. n. 15/2011 prevede le seguenti sanzioni:

  • chiunque immette in commercio o mette in servizio prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità ovvero con marcatura o dichiarazione contraffatta è punito, salvo che il fatto non sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 20.000,00 a € 150.000,00:
  • il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto di commercializzazione disposto ai sensi dell'art. 10, comma 2, (l'operatore economico interessato che non consente la tempestiva acquisizione dei campioni, della dichiarazione di conformità e della relativa documentazione tecnica per le necessarie verifiche) per  è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma € 10.000,00 a € 50.000,00:
  • il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto o la limitazione di cui all'art. 10, comma 3, secondo periodo, (la mancanza di conformità del prodotto non è sanabile o persiste oltre i termine assegnato), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 40.000,00 a € 150.000,00;
  • chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 11, comma 3 (tenere a disposizione per un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo prodotto, i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazione CE di conformità emesse), è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 30.000,00;

 

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