Sanzioni in ambito progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.
Sanzioni
L'autorità competente della sorveglianza del mercato, il Ministero dello Sviluppo Economico, può avvalersi, in relazione alle rispettive attribuzioni, dell'ENEA, delle Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Dogane e di altri Organismi pubblici aventi competenza in materia. Per l'attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni l'articolo n. 17 del D.Lgs. n. 15/2011 prevede le seguenti sanzioni:
- chiunque immette in commercio o mette in servizio prodotti privi della marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità ovvero con marcatura o dichiarazione contraffatta è punito, salvo che il fatto non sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 20.000,00 a € 150.000,00:
- il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto di commercializzazione disposto ai sensi dell'art. 10, comma 2, (l'operatore economico interessato che non consente la tempestiva acquisizione dei campioni, della dichiarazione di conformità e della relativa documentazione tecnica per le necessarie verifiche) per è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma € 10.000,00 a € 50.000,00:
- il fabbricante, il suo mandatario o l'importatore, che non rispettano il divieto o la limitazione di cui all'art. 10, comma 3, secondo periodo, (la mancanza di conformità del prodotto non è sanabile o persiste oltre i termine assegnato), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 40.000,00 a € 150.000,00;
- chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 11, comma 3 (tenere a disposizione per un periodo di 10 anni dopo la fabbricazione dell'ultimo prodotto, i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e alle dichiarazione CE di conformità emesse), è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 30.000,00;