Obblighi degli Operatori Economici
Obblighi degli Operatori Economici nell'immettere prodotti tessili sul mercato
Tra gli obblighi specifici dei fabbricanti/importatori: All'immissione di un prodotto sul mercato il fabbricante garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute oltre agli ulteriori obblighi informativi previsti dal Decreto Legislativo n. 206/2005. Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, l'importatore garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.
Tra gli obblighi specifici dei distributori: Al momento della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile al consumatore, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato previsto dal Regolamento. Il distributore (termine che intende ricomprendere anche il dettagliante) deve inoltre conservare per due anni i documenti commerciali di fornitura su cui sono riportati i dati riferiti alla composizione di ciascuna tipologia di prodotto fornito.