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Prodotti Giocattoli

pubblicato il 01/10/2010 08:05, ultima modifica 01/03/2016 15:32

Sicurezza sui prodotti giocattoli alla luce della normativa comunitaria e nazionale

I prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni sono assoggetatti al D.lgs. n. 54/2011, decreto attuativo della direttiva n. 2009/48/CE, sulla sicurezza dei giocattoli [....]. I prodotti immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti specifici di sicurezza e comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego prevedibile e normale dei giocattoli stessi, le avvertenze e le istruzioni per l'uso di cui sono corredati, redatte in almeno in lingua italiana, richiamano l'attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sui pertinenti pericoli e sui rischi di danno che l'uso comporta e sul modo di evitare tali rischi e pericoli.

NON sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell'allegato I del D.lgs. n. 54/2011, sono al di fuori di questa normativa le attrezzature per aree da gioco per uso pubblico, le macchine da gioco automatiche per uso pubblico, i veicoli-giocattolo con motore a combustione, le macchine a vapore giocatollo, le fionde e le catapulte.

giochi Feste, giocattoli..... sicurezza
A questo proposito bisogna sottolineare che genitori e bambini devono prestare molta attenzione alla propria scelta per evitare di comprare qualcosa di inadatto o addirittura pericoloso.
Brouchure - consigli per la sicurezza di impiego dei giocattoli

Il fabbricante non può immettere giocattoli sul mercato privi di marcatura CE, così anche l'importatore e il distributore quando immettono sul mercato un giocattolo con il proprio nome, denominazione commerciale o marchio registrati o modifica un giocattolo gia immesso sul mercato, in modo tale che la conformità alle prescrizioni previste dal decreto potrebbe esserne condizionata.

Con tale marcatura si attesta che il giocattolo è stato fabbricato in conformità alle norme (nazionali, comunitarie, tecniche, per i giocattoli la principale è la norma EN 71 [...]),  oppure nei casi in cui non siano state osservate integralmente o perchè non esiste normativa di specifico riferimento,  la conformità deve essere richiesta ad un Organismo autorizzato Notificato che rilascia un "Attestato CE del tipo". In materia di conformità del prodotto sono di riferimento, la decisione n. 768/2008/CE, particolarmente utile in quanto individua gli obblighi degli operatori economici e le varie procedure di valutazione della conformità dalla progettazione alla produzione del prodotto.

La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio o sul foglio informativo.

Quando, malgrado i controlli, un prodotto pericoloso riesce a penetrare nel mercato interno, scatta il sistema UE di allarme rapido per i prodotti di consumo pericolosi diversi dagli alimenti (RAPEX). Tutti i paesi dell'UE partecipano al sistema RAPEX individuando e notificando nuovi prodotti pericolosi e assicurando appropriati interventi di sospensione o addirittura ritiro di merci a seguito delle informazioni ricevute. [reports periodici RAPEX.....]

 

Per ulteriori approfondimenti:

Link Commissione Europea Imprese e Industrie settore giocattoli;

Link Linee Guida alla Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli

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