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Provvedimenti amministrativi, violazioni e sanzioni
pubblicato il
18/05/2010 14:30,
ultima modifica
19/03/2019 15:56
Provvedimenti amministrativi, violazioni e sanzioni
Provvedimenti riguardanti il materiale elettrico destinato ad essere usato entro taluni limiti di tensione in carico a taluni operatori economici:
Descrizione Violazione | Provvedimenti amministrativi e sanzionatori ai sensi del D.Lgs. n. 86/2016 |
- art. 14 co 5 - Salvo che il fatto costituisca reato gli operatori economici che immettono sul mercato (first entry) materiale elettrico in violazione delle prescrizioni del presente decreto diverse da quelle oggetto delle sanzioni di cui al co. 7, o non ottemperano ai conseguenti provvedimenti di divieto
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Sanzione amministrativa di € 50 a € 150 per ogni pezzo, in ogni caso si applica una sanzione non inferiore a € 10.000 e non superiore a € 60.000.
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- art. 14 co. 6 - Salvo che il fatto costituisca reato gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato materiale elettrico in violazione delle prescrizioni del presente decreto diverse da quelle oggetto delle sanzioni di cui al co. 7, o non ottemperano ai conseguenti provvedimenti di divieto
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Sanzione amministrativa di € 50 a € 150 per ogni pezzo, in ogni caso si applica una sanzione non inferiore a € 800 e non superiore a € 5.000
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- art. 14 co. 7 - Salvo che il fatto costituisca reato, per le non conformità formali di cui all'art. 18 ( marcatura CE, dichiarazione di conformità, documentazione tecnica, obblighi del fabbricante e dell'importatore) ed in generale per le violazioni diverse da quelle di cui ai co 5 e 6, alle disposizioni del presente decreto
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Sanzione amministrativa da € 500 a € 5.000 |
- art. 18 co 2 - Se le non conformità formali di cui all'art. 18 permangono, il Ministero dello Sviluppo Economico adotta le adeguate misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.
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