Non conformità formale nelle apparecchiature.
Non conformità forrmale nelle apparecchiature.
Fatto salvo l'articolo 18 della Direttiva per gli apparecchi che presentano rischi, le non conformità formali di cui all'art. 40 della Direttiva 30/2014/UE, per le quali l'operatore economico interessato è tenuto a porre fine allo stato di non conformità e per le quali art. 15 del D.Lgs. n. 80/2016 prevede, per talune di esse, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, sequestro, confisca, sono individuate in:
- la marcatura CE non è stata apposta;
- la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'art. 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'art. 17 della Direttiva 2014/30/UE;
- non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;
- non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;
- la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
- le informazioni di cui all'art. 7, paragrafo 6, o dell'art. 9, paragrafo 3, (rintracciabilità del fabbricante e dell'importatore);
- qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'art. 7 o all'art. 9 non è rispettata (obblighi del fabbricante e dell'importatore).
Qualora la non conformità permanga, l'autorità di vigilanza provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dell'apparecchio o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.