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Dispositivi di protezione individuale DPI

pubblicato il 19/03/2019 10:10, ultima modifica 20/03/2019 11:16

Dispositivi di protezione individuale DPI - Regolamento UE 2016/425.

Il nuovo Regolamento (UE) n. 425/2016 si applica, nel suo intero, dal 21 aprile 2018 e abroga la Direttiva 89/686/CEE, disciplina i Dispositivi di protezione individuale progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la salute o sicurezza,  i componenti intercambiabili dei dispositivi, essenziali per il loro funzionamento, i sistemi di collegamento per i dispositivi che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso. Il D.Lgs. n. 475/1992 attuativo della Direttiva 89/686/CEE è modificato con D.Lgs. n. 17 del 19 febbraio 2019 per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/425.

 

 Il D.Lgs n. 17 del 19 febbraio 2019 allinea la norma nazionale al Regolamento UE 425/2016, ed individua le violazioni in capo ai vari operatori economici soggette a sanzioni pecuniarie amministrative e penali. Un DPI conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II del Reg. UE 425/2016 e sono messi a disposizione sul mercato, i prodotti conformi alla Direttiva 89/686/CEE possono essere messi a disposizione sul mercato anteriormente al 21.04.2019. Nella fase in cui viene determinato la non conformità del prodotto, alle prescrizioni possono seguire le azioni volontarie dell'operatore economico e/o obbligatorie con provvedimenti MSE (Decisione 768/2008/CE).

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