Obblighi degli Operatori Economici
Obblighi degli Operatori Economici per la commercializzazione di calzature
Responsabilità ed obblighi individuati dal D.M. 11 aprile 1996, dal Codice del Consumo, Direttiva 2001/95/CEE e dal Reg. n. 765/2008/CE per le figure del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato, del importatore e/o distributore anche dettagliante per le quali possono scaturire provvedimenti amministrativi/penali e sanzionatori:
Fabbricante o Rappresentante autorizzato ed Importatore (D.M. 11.04.96 e Codice del Consumo) | Rivenditore, Distributore, Venditore al dettaglio (D.M. 11.04.96 e Codice del Consumo) |
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Apporre un'etichetta che può contenere o simboli o informazioni scritte in lingua italiana conformemente a quanto prescritto dall'allegato I del D.M. 11.04.1996. | Non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale; |
Assicurarsi che il contenuto dell'etichetta non deve indurre in errori il consumatore. | Partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle Autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza; |
Commercializzare soltanto le calzature recanti un'etichetta conforme alle prescrizioni. | Collaborare alle azioni intraprese dai produttori e dalle autorità conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti conservando la documentazione tecnica e commerciale per almeno 10 anni. |
Fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto e alla prevenzione contro detti rischi. | Vendere solo calzature etichettate correttamente |
Adottare le misure necessarie per evitare rischi di sicurezza, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo (fornire dati identificativi del produttore e del prodotto) |
Esporre presso il luogo di vendita, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta |
Vincolo comune al fabbricante ed al distributore o comunque "chiunque", nei limiti delle rispettive attività, deve collaborare con le autorità competenti ai fini dello svolgimento delle ispezioni relative alla sicurezza dei prodotti fornendo tutte le informazioni necessarie (art. 107 del Condice del Consumo).
Nella fase in cui viene determinata la non conformità del prodotto alle prescrizioni, possono seguire le azioni volontarie dell'operatore economico e/o obbligatorie con provvedimenti MSE (Decisione 768/2008/CE).