Marchi volontari ed indicazioni facoltative
Marchi volontari ed indicazioni facoltative nelle calzature
E' facoltà del fabbricante, o colui che introduce la merce sul mercato comunitario apporre sull'etichetta altre indicazioni supplementari scritte, in una delle lingue ufficiali della Comunità, atte a meglio individuare le qualità e le finiture delle calzature purchè tali indicazioni siano conformi al buon uso commerciale (art. 5 comma 1 D.M. 11/04/96). Le informazioni facoltative non possono sostituire quelle obbligatorie, relative alla composizione del prodotto, che devono essere sempre e comunque presenti in etichetta. Fra i piu' comuni:
Il marchio "Vero Cuoio" segnala al consumatore che il materiale su cui è impresso è cuoio, è un marchio volontario ed è rilasciato dal "Consorzio vero cuoio italiano". |
Il Marchio "Vero Cuoio Italiano" viene attribuito al cuoio di qualità superiore, conciato con estratti di origine vegetale e prodotto in Italia unicamente dalle concerie aderenti al Consorzio Vero Cuoio. |
Per l'attribuzione della dicitura "made in Italy" ad un prodotto finito, attualmente l'unico parametro è la normativa doganale europea (Codice Doganale Comunitario REG. 2913/92/CEE e le disposizioni d'applicazione REG. 2454/93/CEE). |
Il fabbricante di suole puo specificare l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "suola prodotta in Italia" esclusivamente nella parte interna della suola stessa. La dicitura deve essere apposta in italiano o in altra lingua ufficiale della Comunità (D.M. 30 gennaio 2001).