Calzature
Calzature
Con il termine calzature si intendono: tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatemente, di cui all'allegato I del D.M. 11/04/1996. Decreto che recipisce la Direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore. Ulteriori approfondimenti sul settore vedi Commissione europea Imprese e Industrie.
Le disposizioni della normativa NON si applicano ai prodotti individuati all'art. 1 co. 4 del medesimo decreto:
Calzature d'occasione usate;
Calzature aventi caratteristiche di giocattolo;
Calzature di protezione;
Calzature desciplinate sul D.P.R. 10.09.1982 n. 904, recante attuazione della Direttiva 76/469/CEE.
E' fatto obbligo al fabbricante di apporre un'etichetta, che può contenere o simboli o informazioni scritte in lingua italiana, almeno su una delle calzature, può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato e saldamente applicata ed accessibile al consumatore.
Le calzature poste in vendita al consumatore finale devono riportare informazioni in merito alle singole parti di composizione:
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L'etichettatura di composizione è conforme quando contiene le informazioni relative al materiale che costituisce almeno l'80% della superficie di cui è composta ciascuna parte della calzatura. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% è opportuno che l'etichetta rechi informazioni sui due materiali prevalenti (art. 4 co. 1 del D.M. 11/04/96).
E' fatto obbligo al venditore finale di esporre nei locali di vendita al consumatore, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta.