Aggiornamento quadro normativo relativo ai DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI).
Il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 abroga la Direttiva 89/686/CEE, entrato in vigore il 21.04.2016 ed in applicazione dal 21.04.2018, stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale che devono essere messi a disposizione sul mercato, a titolo oneroso o gratuito, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione. (Ulteriori informazioni all'interno)
Il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, entrato in vigore il 21.04.2016 ed in applicazione dal 21.04.2018 (ad eccezione della parte "Capo V" relativo a "Notifica degli organismi di valutazione della conformità" ed art. 44 che hanno trovato applicazione a decorrere dal 21.10.2016), stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale, di componenti intercambiabili e sistemi di collegamento ai DPI, per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza, che devono essere messi a disposizione sul mercato, a titolo oneroso o gratuito, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione.
I prodotti che rientrano in tale norma sono dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la salute o sicurezza, da rischi minimi (di I categoria, es. guanti da giardinaggio, occhiali da sole, maschera da sci ecc.. ovvero rischi minimi per lesioni meccaniche superficiali, contatto per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua, contatto con superfici calde che non superino i 50°, lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole, condizioni atmosferiche di natura non estrema), rischi molto gravi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili (di III categoria) e rischi non compresi nella I e III categoria che definiscono i dispositivi appartenenti alla II categoria di rischio.
Informazioni sul quadro normativo del settore DPI ed approfondimenti con le Linee Guida della Commissione Europea per la relativa applicazione sono reperibile sul sito European Commission.