Aggiornamento quadro normativo ETICHETTATURA TESSILE e CALZATURIERO.
Dal 4 gennaio 2018 entra in vigore il DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 190 che regolamenta la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194;
b) articoli 14, 17, 23, 25 e 26 della legge 26 novembre 1973, n. 883;
c) articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1996.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e pratiche commerciali scorrette di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante Codice del consumo e solo per tali aspetti, non coperti dalle normative di settore, vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 112 del D. lgs. n. 206 del 6.09.2005.