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Archivio nazionale dei protesti

pubblicato il 21/02/2008 15:25, ultima modifica 27/06/2014 12:41

Con l'attuazione del Registro Informatico dei Protesti, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n.316/2000, e con l'entrata in vigore della Legge n.235 del 18/8/2000, così come modificata dall'art.45 della Legge n.273 del 12/12/2002, le Camere di Commercio hanno acquisito nuovi compiti in materia di protesti cambiari.

In particolare provvedono:

  1. Alla ricezione e pubblicazione degli Elenchi Protesti, trasmessi dai  Pubblici Ufficiali abilitati alla levata dei protesti, nel Registro Informatico dei Protesti che ha sostituito il precedente elenco cartaceo; ogni Camera provvede alla pubblicazione mensile dei protesti levati nella propria provincia di competenza;
  2. Al rilascio di informazioni sui protesti levati sul territorio nazionale nell'ultimo quinquennio, nei confronti di persone e imprese, attraverso la visura protesti.  Il costo di ogni visura, anche se negativa, presso i terminali delle Camere di Commercio è di Euro 2,00 (D.M. 16 giugno 2008, pubblicato in G.U. n.147 del 25.06.2008).  Le visure protesti si possono richiedere anche via Internet tramite: TelemacoPay oppure   i Distributori ufficiali di InfoCamere;
  3. Alla ricezione, istruttoria ed esecuzione, se conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente, delle istanze di cancellazione di protesti, levati nella propria provincia di competenza, dal Registro Informatico.  
    La cancellazione dei protesti dal Registro Informatico è principalmente prevista per:
    1. Art.2 legge n.235/2000:"Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati……", presentando istanza al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio, su appositi moduli predisposti dall'Ufficio Protesti allegando l'idonea documentazione prevista e con marca da bollo da Euro 16,00.
      E’ previsto, inoltre,  il pagamento di diritti di segreteria pari a Euro 8,00 per ogni protesto di cui si chiede la cancellazione;
    2. Art.3 legge n.235/2000: coloro che hanno ottenuto il decreto di riabilitazione dal Tribunale, ai sensi dell'art.17 della legge n.108 del 7/3/1996, presentando  istanza al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio, su appositi moduli predisposti dall'Ufficio Protesti allegando l'idonea documentazione prevista e con marca da bollo da Euro 16,00.
      E’ previsto, inoltre,  il pagamento di diritti di segreteria pari a Euro 8,00 per ogni protesto di cui si chiede la cancellazione.
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