Organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio presso la Camera di Commercio di Ravenna
A seguito dell'emergenza sanitaria l'UFFICIO REGOLAZIONE DEL MERCATO per l'attività dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, riceverà esclusivamente su appuntamento nella giornata di giovedì.
A tal fine è necessario contattare l'ufficio per prenotare un appuntamento ai seguenti numeri di telefono 0544/481448 o 481445 o 481442 oppure alla e-mail : sovraindebitamento@ra.camcom.it
L'Organismo presso la camera di Commercio di Ravenna è stato iscritto al N. 79 nella sezione A del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Informazioni Generali:
Gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) sono disciplinati dal Decreto del Ministero della Giustizia 202/2014 e sono espressamente richiamati dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII) approvato con Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (in precedenza svolgevano le proprie funzioni in base alla legge 3/2012).
Chi può accedere al servizio
- il consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.
- il professionista
- l’imprenditore minore: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
- l’imprenditore agricolo
- le start-up innovative di cui al dl 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012.
- ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Presupposto per accedere al servizio
Presupposto per accedere al servizio è il sovraindebitamento, definito dal CCII come lo stato di crisi (lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi) o di insolvenza (lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriore, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del debitore.
Quali sono i vantaggi
La possibilità per il debitore di ottenere, mettendo a disposizione il proprio patrimonio, la liberazione di tutti i debiti pregressi, il c.d. "fresh start", una "ripartenza", una seconda "chance"
Quali sono le procedure
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Se il debitore è un consumatore o comunque ha assunto obbligazioni estranee all’attività imprenditoriale o professionale, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, con il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma, e che non prevede l’approvazione preventiva dei creditori. Può Essere proposto dal Consumatore che non sia stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, che non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte e che non abbia causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. - Concordato minore
Se il debitore non è consumatore e le obbligazioni derivano da un’attività imprenditoriale o professionale: a) Può formulare ai creditori una proposta di concordato minore, al fine di poter continuare l’attività imprenditoriale o professionale, che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e che può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti, attraverso qualsiasi forma, ed è subordinato all’approvazione dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto; b) Se non è prevista la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale può formulare ai creditori una proposta di concordato minore con obbligo di apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Può essere proposta dall’Imprenditore Minore, l’Imprenditore Agricolo, il Libero Professionista e le Start Up innovative, che non sia stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, che non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte e che non abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Tale proposta non è consentita al consumatore. - Liquidazione controllata
Tutti i debitori in stato di sovraindebitamento possono far ricorso al Tribunale competente con l’assistenza dell’OCC alla procedura di liquidazione controllata dei loro beni mobili e immobili se non dovesse risultare praticabile la scelta del Concordato Minore e della Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore.
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente
Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento.
Procedure Familiari
I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni sul Concordato Minore. Si considerano membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
Come avviare la procedura
Il debitore, grazie ad un Gestore designato dall'Organismo di Composizione delle Crisi , può, sotto il controllo del Tribunale, avviare una delle procedure previste:
- ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- concordato minore;
- liquidazione controllata del patrimonio;
- esdebitazione del debitore incapiente;
- presentare istanza (utilizzando gli appositi Modelli e allegati scaricabili dal sito camerale, unitamente al versamento di € 300,00 più IVA). Sull’ istanza deve essere apposta una marca da bollo di € 16,00.
Modalità di pagamento
- PagoPA con emissione di avviso di pagamento
- Carta di credito tramite accesso alla piattaforma PAGAMENTO ON LINE sul nostro sito
Costi della procedura
- Il Gestore incaricato dall'Organismo deve fornire, non appena in possesso di tutti i dati forniti dal debitore, un preventivo, approvato dal Responsabile dell' Organismo, del costo del procedimento (crf. Tariffe - allegato A al Regolamento).
- Il compenso dell'Organismo è determinato ai sensi degli artt. 14 e ss. del D.M. n.202/2014, in base alla quantità e alla complessità delle questioni affrontate, al numero dei creditori, all'entità del passivo e dell'attivo realizzato.
Accedi al Regolamento dell'organismo, Tariffe, Codice di autodisciplina e Modulistica
Per informazioni:
Servizio: Tutela del Mercato e del Consumatore
Tel. 0544/481448-445-442
Email: sovraindebitamento.ra@fera.camcom.it
PEC: cciaa@pec.fera.camcom.it