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Camera Arbitrale

pubblicato il 21/02/2008 16:00, ultima modifica 20/04/2020 08:20

A seguito dell'emergenza sanitaria in corso (nuovo Coronavirus - Covid-19) l'ufficio Tutula del mercato per le attività di mediazione e arbitrato riceverà solo su appuntamento. Contattare i numeri 0544/481461 - 0544/481411.

ARBITRATO – Sospensione termini

Viste le misure straordinarie ed urgenti adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono sospesi, a decorrere dal 9 marzo fino all’ 11 maggio 2020, i termini per il deposito di tutti gli atti dei procedimenti, compresi i lodi, così come ogni altro termine previsto nel Regolamento.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito al 12 maggio 2020. Con particolare riferimento ai Lodi, venuta meno la sospensione, il termine residuo per il deposito, se è inferiore, è esteso a 30 giorni.

Le udienze arbitrali fissate a decorrere dal 9 marzo e fino all’ 11 maggio 2020 sono rinviate d’ufficio a data successiva all’ 11 maggio 2020. Resta salva la facoltà del Tribunale Arbitrale e delle parti di stabilire diversamente, fatte salve le indicazioni rivolte a garantire la sicurezza nell'attuale situazione di emergenza.

L'ARBITRATO

CHE COS'E'

L'arbitrato è uno strumento, alternativo alla giustizia ordinaria, nel quale le controversie insorte tra le parti, vengono devolute agli arbitri, e vengono risolte con una decisione (lodo), che può avere naturale contrattuale (arbitrato irrituale) o assumere, con il deposito presso il Tribunale, efficacia di sentenza (arbitrato rituale).

VANTAGGI

I vantaggi dell'arbitrato rispetto alla giustizia ordinaria sono la rapidità, la riservatezza, i costi contenuti e la preparazione professionale degli arbitri. L'arbitrato amministrato dalle Camere di commercio garantisce il rispetto dei limiti temporali stabiliti per giungere alla decisione finale e costi, che oltre che contenuti sono predeterminati secondo il valore della controversia, in base ad apposite tariffe.

REQUISITI

Si può ricorrere alla procedura arbitrale:

- se le parti hanno inserito nel contratto o statuto un'apposita clausola compromissoria (la clausola deve fare rinvio alla Camera arbitrale di Ravenna o alla Cciaa di Ravenna)

oppure dopo il verificarsi della lite:

- se le parti sottoscrivono un atto di compromesso arbitrale

- se una parte deposita in Segreteria domanda di arbitrato contenente la proposta di ricorrere ad un arbitrato disciplinato dalla Camera di commercio di Ravenna e l'altra parte accetta tale proposta con dichiarazione depositata in Segreteria entro 30gg dal ricevimento.

AVVIO DELLA PROCEDURA ARBITRALE

La parte che intende promuovere un procedimento di arbitrato deve presentare domanda in lingua italiana alla Segreteria della Camera arbitrale, che provvede a trasmetterla tempestivamente alla controparte. La domanda di arbitrato deve essere depositata in un originale, più una copia per ciascuno degli arbitri e delle altre parti, oltre a una copia per la Camera Arbitrale, corredata dai relativi allegati. L'originale e la copia per la controparte devono essere in regola con l'imposta di bollo. La controparte ha 60 giorni dal ricevimento per depositare la propria risposta e l'eventuale domanda riconvenzionale. Domanda di arbitrato e memoria di risposta devono essere redatte come previsto rispettivamente dall'art. 14 e dall'art.15 del Regolamento. Contestualmente al deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, ciascuna delle parti deve provvedere al pagamento dei diritti di segreteria (€ 30,00) e delle spese amministrative (vedi Tabella A allegata al Regolamento), in base al valore dichiarato negli atti introduttivi (per parte convenuta solo se c'è domanda riconvenzionale).Agli importi di cui alla Tabella A (spese amministrative) va aggiunta l'iva al 22%.

Consulta i documenti nella sezione modulistica

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