Sanzioni Registro Imprese - Sanzioni R.E.A.- Sanzioni Albo Imprese Artigiane
La materia attinente gli accertamenti e le sanzioni applicate per le violazioni del Registro imprese - R.E.A. - Albo Imprese Artigiane è regolata dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 che ha depenalizzato tali comportamenti configurandoli come illeciti di natura amministrativa.
Termini di deposito
Le domande R.I./denunce R.E.A. devono essere presentate generalmente entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’evento da iscrivere, ad eccezione delle domande di iscrizione di atti costitutivi di società di capitali che devono essere presentate rispettivamente entro 10 giorni dalla data dell'atto (art. 2330 C.c - termine modificato con D.L.n.135/2018 convertito nella L.n.12/2019) e cooperative entro 20 gironi dalla data dell'atto.
Per approfondimenti sui singoli casi consulta il SARI.
Alle imprese e società con sede legale o operativa (unità locale o sede secondaria) nei territori interessati dagli eventi alluvionali (allegato 1 al DL 61/2023) verificatisi a partire dal 1 maggio 2023 si applica la sospensione prevista dall'art. 11, comma 3, del DL 61/2023, in attesa di conversione in legge (termini sospesi dal 1 maggio al 31 luglio 2023). Se il termine per adempiere decorre interamente nel periodo di sospensione, l’impresa può presentare la pratica entro il 30 agosto 2023 senza incorrere in sanzione. Dal 30 agosto al 29 settembre 2023 la sanzione sarà comminata con importo ridotto. Diversamente, se parte del termine è trascorso prima del 1 maggio, verrà considerato il periodo sospeso e la parte residuale dei giorni riprenderà a decorrere dal 1 agosto 2023.
In applicazione dell’art. 4, comma 1, del DL61/2023 la Camera di commercio in relazione ai procedimenti pendenti alla data del 1 maggio 2023 o iniziati successivamente, terrà sospesi fino al 31 agosto 2023 gli accertamenti nei confronti dei soggetti che alla medesima data avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa, nei territori indicati nell’Allegato 1 del DL 61/2023.
Sanzioni Registro Imprese
Dal 15 novembre 2011 verranno applicati gli importi fissati dalla Legge n.180 del 11/11/2011 e secondo l'interpretazione della circolare MSE n. 3647/C.
SOGGETTI | IMPORTO IN MISURA RIDOTTA |
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Imprese individuali | € 20 a carico del titolare |
Società |
€ 206,00 per ritardato o omesso adempimento a carico di ogni soggetto obbligato al momento della violazione, ridotto a euro 68,66 se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 gg successivi alla scadenza dei termini prescritti
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Consorzi ed Enti Pubblici Economici |
€ 206,00 per ritardato o omesso adempimento a carico di ogni legale rappresentante obbligato al momento della violazione, ridotto a € 68,66 se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 gg successivi alla scadenza dei termini prescrittti € 274,66 per ritardato o omesso deposito Situazione Patrimoniale a carico di ogni legale rappresentante obbligato al momento della violazione , ridotto a € 91,56 se il deposito avviene nei 30 gg successivi alla scadenza dei termini prescritti |
L’Ufficio del Registro delle imprese, in quanto autorità competente alla contestazione della violazione ai sensi dell’articolo 14 della Legge 689/81, invita i soggetti sanzionabili ad effettuare il pagamento di una somma in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della stessa legge, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione per ciascuno dei soggetti obbligati alla domanda.
L'importo delle sanzioni Registro Imprese è fissato da:
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per le ditte individuali
Articolo 2194 c.c. Inosservanza dell’obbligo d’iscrizione
“Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 (ora 2630) e 2634 (ora 2417), chiunque omette di chiedere l’iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10 a € 516”.
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per le società
Art. 2630. – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Per le sanzioni del Registro Imprese:
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l’importo della sanzione compete all’Erario e va pagato con modello F23
- l’importo delle spese di procedimento e notifica va pagato tramite l'avviso di pagamento contenente il QR code o CBILL utilizzabile per eseguire il versamento attraverso i canali online o fisici resi disponibili dai Prestatori di Servizi di Pagamento PSP, come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica, Banca 5, presso gli uffici postali e attraverso altre app abilitate. Consulta la lista dei canali di pagamento su www.pagopa.gov.it.
N.B.
Per le società viene emesso un verbale per ogni responsabile e un verbale indirizzato alla società obbligata in solido.
Devono essere pagati:
- tutti i singoli verbali dei soggetti responsabili con relative spese di procedimento e notifica
-
tutti i singoli verbali indirizzati alla società con relative spese di procedimento e notifica
Non devono pagare sia i singoli soggetti che la società.
Sanzioni R.E.A. (Mod. S5 - UL - R)
Le sanzioni R.E.A. sono applicate in forza del richiamo all’art. 9 D.P.R. n. 581/95 e al DM 09/03/1982.
L'importo delle sanzioni R.E.A. e' fissato dall'articolo 51 del T.U. 2011/1934 modificato dalla L. 630/81 e dalla L. 435/87 a carico di ciascuno dei soggetti tenuti alla denuncia.
L'importo della sanzione dipende dall'entità del ritardo della denuncia effettuata.
La sanzione per ritardata o omessa presentazione di denunce R.E.A. ammonta a:
Giorni di ritardo | IMPORTO IN MISURA RIDOTTA |
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dal 31° al 60° giorno di ritardo | € 10 a carico del titolare di impresa individuale / di ogni amministratore di società / di legali rappresentanti di soggetto R.E.A. |
dal 61° giorno di ritardo |
€ 51,33 a carico del titolare di impresa individuale / di ogni amministratore di società / di legali rappresentanti di soggetto R.E.A. |
L’Ufficio del Registro delle imprese, in quanto autorità competente alla contestazione della violazione ai sensi dell’articolo 14 della Legge 689/81, invita i soggetti sanzionabili ad effettuare il pagamento di una somma in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della stessa legge, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione per ciascuno dei soggetti obbligati alla domanda.
L’importo delle sanzioni R.E.A. è fissato dall’articolo 51 del T.U. 2011/1934, modificato dalla Legge n. 630/81 e dalla Legge n. 435/87, ed è pari a:
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euro 30,00 per le denunce presentate oltre il termine di 30 giorni dall’evento;
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euro 154,00 per le denunce omesse o presentate oltre il termine di 60 giorni dall’evento;
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da euro 5,00 a euro 206,00 per le denunce non veritiere.
- l’importo della sanzione + le spese di procedimento e notifica vanno pagate tramite l'avviso di pagamento contenente il QR code o CBILL utilizzabile per eseguire il versamento attraverso i canali online o fisici resi disponibili dai Prestatori di Servizi di Pagamento PSP, come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica, Banca 5, presso gli uffici postali e attraverso altre app abilitate. Consulta la lista dei canali di pagamento su www.pagopa.gov.it.
N.B.
Per le società viene emesso un verbale per ogni responsabile e un verbale indirizzato alla società obbligata in solido.
Devono essere pagati:
- tutti i singoli verbali dei soggetti responsabili con relative spese di procedimento e notifica
-
tutti i singoli verbali indirizzati alla società con relative spese di procedimento e notifica
Non devono pagare sia i singoli soggetti che la società.
Sanzioni Albo Imprese Artigiane
Come raffigurato nella tabella sottostante, in caso di omissione o ritardo nella presentazione della Comunicazione Unica ai fini dell'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane si applica, a norma dell'art.3, comma 3, della Legge Regionale n.1/2010 e della Legge n.443/1985, una sanzione amministrativa di € 500,00 per ogni soggetto obbligato. Inoltre nel caso di omissione o ritardo nella presentazione della Comunicazione Unica per la cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane, si applica, a norma dell'art.4, comma 2, della Legge Regionale n.1/2010, una sanzione amministrativa di € 333,33 per ogni soggetto obbligato.
TIPO COMUNICAZIONE (oltre il 30° giorno) | IMPORTO IN MISURA RIDOTTA |
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ISCRIZIONE |
€ 500,00 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione |
CANCELLAZIONE |
€ 333,33 a carico di ogni soggetto obbligato in carica al momento della violazione |
L’Ufficio del Registro delle imprese, in quanto autorità competente alla contestazione della violazione ai sensi dell’articolo 14 della Legge 689/81, invita i soggetti sanzionabili ad effettuare il pagamento di una somma in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della stessa legge, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione per ciascuno dei soggetti obbligati alla domanda.
L'importo delle sanzioni Albo Imprese Artigiane è fissato da:
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iscrizione all'Albo Imprese Artigiane
l'art.3, comma 3, della Legge Regionale n.1/2010 prevede una sanzione amministrativa che varia da € 250,00 a €. 2.500,00 per ogni soggetto obbligato.
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cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane
l'art.4, comma 2, della Legge Regionale n.1/2010 prevede una sanzione amministrativa che varia da € 200,00 a €. 1.000,00 per ogni soggetto obbligato.
- l’importo della sanzione + le spese di procedimento e notifica vanno pagate tramite l'avviso di pagamento contenente il QR code o CBILL utilizzabile per eseguire il versamento attraverso i canali online o fisici resi disponibili dai Prestatori di Servizi di Pagamento PSP, come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica, Banca 5, presso gli uffici postali e attraverso altre app abilitate. Consulta la lista dei canali di pagamento su www.pagopa.gov.it.
N.B.
Per le società viene emesso un verbale per ogni responsabile e un verbale indirizzato alla società obbligata in solido.
Devono essere pagati:
- tutti i singoli verbali dei soggetti responsabili con relative spese di procedimento e notifica
-
tutti i singoli verbali indirizzati alla società con relative spese di procedimento e notifica
Non devono pagare sia i singoli soggetti che la società.
Si precisa che per le imprese artigiane l'omissione o il ritardo della denuncia della Comunicazione Unica nei 30 giorni successivi all'evento, puo' comportare l'applicazione della doppia sanzione secondo quanto previsto dal seguente prospetto.
(clicca qui per accedere alla tabella)
I nuovi importi vengono applicati dal 16 maggio 2011 secondo l'interpretazione della circolare MSE 3647/C.
Precisazione: premesso che la Camera di Commercio di Ravenna accetta iscrizioni di ditte individuali con immediato inizio dell'attivita' economica con data anteriore alla data di invio della Comunicazione Unica, ne consegue che verra' applicata la doppia sanzione (registro imprese e albo artigiani) nel caso la denuncia sia fatta oltre i 30 giorni.
Modalità recapito verbali
I verbali di accertamento della sanzione vengono spediti:
- per le imprese individuali alla residenza del titolare;
- per le società alla residenza degli amministratori/dei liquidatori/dei sindaci effettivi e alla sede legale della società che risponde in solido se i responsabili non pagano.
La Camera di commercio di Ravenna ha avviato dal mese di giugno 2014 la notifica delle sanzioni amministrative del registro delle imprese, dell'albo artigiani e del Rea attraverso la Posta Elettronica Certificata (Pec). Il contribuente potrà verificare in tempo reale i documenti inviati ed avere la certezza del giorno e anche dell’ora esatta della notifica.
Si precisa inoltre che la Camera di Commercio di Ravenna ha esteso a decorrere dal 1 ottobre 2014 la notifica delle sanzioni amministrative tramite PEC a tutti i soggetti sanzionati che risultano dotati di PEC iscritta all'INI PEC, anche se questa non risulta comunicata al registro delle imprese, come previsto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 149353 del 28/08/2014. Gli indirizzi PEC dell'impresa o del professionista verranno verificati nell'INI PEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata), di cui all'art. 6-bis del CAD (codice dell'amministrazione digitale), che costituisce lo strumento unico necessario per acclarare l'esistenza e la veridicità dell'indirizzo PEC.
Termini di pagamento
Le sanzioni devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale.
L'utente dovrà in seguito comprovare l'avvenuto pagamento della sanzione inviando alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ravenna tramite posta elettronica (mail: sanzioni@fera.camcom.it) le ricevute e quietanze di pagamento.
Qualora il pagamento in misura ridotta non avvenga entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il verbale di accertamento viene trasmesso all’Ufficio Contenzioso amministrativo il quale, se ne ricorrono le condizioni, provvede all’emissione della sanzione con la notifica dell’ordinanza di pagamento. Allo stesso Ufficio il destinatario dell’accertamento può far pervenire scritti difensivi entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale: in tale ipotesi non deve essere effettuato alcun pagamento.
Spese di procedimento e notifica
Dal 6 aprile 2023, con la Determinazione d’urgenza del Presidente n. 1/2023, le spese di procedimento e notifica sono state fissate in euro 22,00. Nel caso di pagamento con modalità semplificata, pagamento abbreviato, tramite Telemaco o F23, le spese di procedimento e notifica non vengono addebitate.
Modalità di pagamento
Per le sanzioni del Registro Imprese:
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l’importo della sanzione compete all’Erario e va pagato con modello F23
- l’importo delle spese di procedimento e notifica va pagato tramite l'avviso di pagamento contenente il QR code o CBILL utilizzabile per eseguire il versamento attraverso i canali online o fisici resi disponibili dai Prestatori di Servizi di Pagamento PSP, come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica, Banca 5, presso gli uffici postali e attraverso altre app abilitate. Consulta la lista dei canali di pagamento su www.pagopa.gov.it.
l’importo della sanzione + le spese di procedimento e notifica vanno pagate tramite l'avviso di pagamento contenente il QR code o CBILL utilizzabile per eseguire il versamento attraverso i canali online o fisici resi disponibili dai Prestatori di Servizi di Pagamento PSP, come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica, Banca 5, presso gli uffici postali e attraverso altre app abilitate. Consulta la lista dei canali di pagamento su www.pagopa.gov.it.
Modalità di pagamento semplificato
E' possibile usufruire della modalità di pagamento semplificato per le sanzioni relative a violazioni del Registro delle Imprese, Repertorio Economico amministrativo (R.E.A.) e Albo Artigiani
Procedura da seguire
L’utente che deve presentare una domanda/denuncia di iscrizione/deposito al RI, REA, Albo Artigiani, oltre i termini di legge, può procedere con il pagamento semplificato dell’importo della sanzione in misura ridotta, usufruendo anche dell’azzeramento dei costi delle spese di procedimento e di notifica.
Per attivare tale possibilità l’interessato deve indicare nel “Modulo Note” della pratica telematica la seguente dicitura:
“Pratica presentata fuori termine - Si autorizza l’Ufficio del Registro delle Imprese a prelevare quanto dovuto per la sanzione mediante addebito sul conto prepagato Telemaco o a fornire indicazioni per il pagamento semplificato tramite mod. F23. Per qualsiasi comunicazione l’e-mail è: (indicare un’indirizzo e-mail per essere contattati dall’ufficio)".
Si possono verificare le seguenti casistiche:
- Nel caso di sanzione REA o Albo Artigiani, i cui importi vengono incassati dalla Camera di Commercio, verrà prelevato direttamente dal conto prepagato Telemaco l’importo della sanzione indicato nella voce “sanzioni” della ricevuta del protocollo.
- Nel caso di sanzioni relative a domande del Registro delle Imprese, i cui importi vengono incassati dall’Erario, l’ufficio sanzioni procederà ad inviare un’e-mail per indicare l’importo complessivo della sanzione che l’utente dovrà pagare con modello F23, presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o presso qualsiasi sportello bancario o postale, provvedendo alla compilazione dei seguenti campi:
- Dati anagrafici
- Dati del versamento:
Ufficio: ARA
Causale: PA
Estremi dell’atto: anno e numero del verbale
Codice tributo: 741T
Descrizione: Sanzione Amministrativa Registro delle Imprese
Importo: indicare l’importo comunicato nell’e-mail.
Copia del mod. F23 quietanzato dovrà pervenire all’ufficio entro cinque giorni lavorativi, da conteggiare dalla data dell’e-mail, tramite posta elettronica all’indirizzo sanzioni@fera.camcom.it .
Qualora questo non avvenisse, l’ufficio dovrà ritenere che la contestazione immediata non abbia avuto esito positivo e, pertanto, dovrà provvedere a notificare il verbale agli interessati ai sensi della L. n.689/81, addebitando l’importo ordinario delle spese di procedimento e notifica (€ 22,00 per ogni verbale).
Con questa modalità di pagamento semplificato non verrà inviato nessun verbale di accertamento ai trasgressori (es. titolare, legale rappresentante, amministratori ecc.) e non sarà possibile presentare scritti difensivi.
Atti difensivi
Se i responsabili ritengono di opporsi al verbale, devono presentare scritti difensivi in carta libera all’Ufficio Contenzioso amministrativo della CCIAA di Ferrara e Ravenna, entro 30 gg. dalla data di notifica del verbale stesso, per richiedere l'annullamento o, in subordine, l'applicazione del minimo valutandone la convenienza.