Registro Imprese
Il Registro Imprese istituito nel dicembre 1993 (Legge 580) e operativo dal 1996, riunifica il Registro delle Società – tenuto dalle Cancellerie commerciali dei Tribunali – e il Registro delle ditte tenuto dalle Camere di Commercio.
L’iscrizione è obbligatoria per tutte le imprese indipendentemente dal settore in cui operano (industria, commercio, artigianato, agricoltura, terziario).
Il nuovo servizio da una parte potenzia notevolmente le competenze della Camera di Commercio; dall’altro rende più snelle le procedure per le imprese: comporta infatti la registrazione di tutti gli atti presso l’Ente camerale anziché presso le Cancellerie delle Società commerciali dei Tribunali.
Attraverso la Banca Dati del Registro Imprese è assicurata la trasparenza, la completezza e la tempestività di informazione sulle dimensioni e sui soggetti economici locali e nazionali: un sistema organico di pubblicità delle imprese.
L'iscrizione va effettuata al momento della nascita, modifica o cessazione dell'attività, entro 30 giorni dall'evento.
Le domande di iscrizione, modifica e cancellazione devono essere presentate con la comunicazione unica.
Il Registro delle Imprese si articola in una sezione ordinaria ed una sezione speciale. Nella Sezione Ordinaria si iscrivono:
- Gli imprenditori di cui all’art. 2195 del c.c.;
- Le società di cui all’art. 2200 del c.c.;
- I consorzi cui all’art. 2612 del c.c. e le società consortili di cui all’art. 2615-ter del c.c.;
- I gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23.07.1991 n. 240;
- Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale di cui all’art. 2201 del c.c.;
- Le società che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell’art. 25 della L. 218/1995.
- Societa' estere con sede secondaria in Italia (art.2508 c.c.)
- Aziende speciali degli enti locali (art.123 D.Lgs 267/2000)
Nella sezione speciale si iscrivono i seguenti soggetti:
- I piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del cc.;
- Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c.;
- Le società semplici di cui all’art. 2251 del c.c.;
- Le imprese artigiane, per le quali è prevista l’annotazione all'Albo regionale delle imprese artigiane;
- Società fra professionisti, avvocati (art.16 D.Lgs 96/01) (L. 183/2011 modificata dalla L.27 del 24/03/2012);
- Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento (art.2497 bis c.c.);
- Impresa Sociale (L.118/2005- D.Lgs n.155/2006 - D.M. 24.01.08)
Inoltre l’Ufficio provvede:
- Al rilascio di visure e certificati.
- A ricevere i principali documenti relativi alla vita della società: atti costitutivi, statuti e atti modificativi, avvisi di opzione (se si tratta di società quotate in Borsa), bilanci (depositati annualmente per le società di capitali);
- Al rilascio di copie di ogni atto per il quale sono previsti l’iscrizione o il deposito nel Registro delle Imprese;
- Al rilascio di copie dei bilanci depositati anche presso altre Camere di Commercio tramite procedura informatica;
- Al rilascio di elenchi degli esercenti le attività economiche suddivisi per settore di attività;
- Alla bollatura e numerazione dei libri e delle scritture contabili a norma degli art. 2215 e ss. del codice civile e di altre leggi speciali;
- All’archiviazione ottica degli atti e dei documenti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel Registro delle Imprese.
Le visure, i certificati, le copie di atti, le copie di bilanci e gli elenchi si possono ottenere on line mediante accesso autenticato al portale www.registroimprese.it.