Indicazioni per la vidimazione delle schede tecniche dei sottoprodotti
Nota di UNIONCAMERE prot. 12605 del 06/06/2017. In merito alle schede tecniche di cui all'art. 5, comma 6, del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, Il Ministero dell'Ambiente precisa che queste devono essere vidimate presso la Camera di Commercio competente, con le stesse modalità adottate per i registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152: ciò significa che la vidimazione delle schede sconta il diritto di segreteria previsto per i registri di carico e scarico, mentre non potranno essere richiesti ulteriori oneri connessi all'attività. Ai fini della vidimazione le schede tecniche dovranno contenere i soli dati anagrafici dell'impresa ed i riferimenti dell'impianto di produzione, limitatamente alle informazioni su indirizzo, autorizzazione/ente rilasciante, data di rilascio dell'autorizzazione.
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