Autoriparatori
NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE:
Tassa di concessione governativa non piu' dovuta
Legge 122 del 05/07/1992
D.lgs 122/98 art. 22
D.P.R. 558/99 art. 10
L.n. 241 del 07.08.1990 n. 19
L.n. 122 del 30.07.2010 art. 49 comma 4 bis
L.n. 224 del 11.12.2012
L’attività di autoriparazione di cui alla Legge 122/92 disciplina l’attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi i ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose.
Rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore nonché l’installazione, sugli stessi, di impianti e componenti fissi.
L’attività di autoriparazione si distingue nelle seguenti sezioni:
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Meccatronica
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Carrozzeria
- Gommista
Non rientrano nell’attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l’attività di commercio di veicoli.
Requisiti per lo svolgimento di attività di autoriparazione
Le imprese, ditte individuali o società, che intendano svolgere attività di autoriparazione sono abilitate tramite la designazione di un responsabile tecnico che abbia con l’impresa un rapporto d’immedesimazione, in possesso dei requisiti personali per ciascuna delle attività per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione nell’apposita sezione.
Requisiti tecnico professionali
Il responsabile tecnico deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
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Diploma di laurea o diploma di istruzione secondaria di secondo grado, in materia tecnica attinente l’attività;
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Corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dirette dipendenze di imprese operanti nel settore per cui si chiede l’abilitazione, nell’arco degli ultimi cinque anni;
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Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un’impresa del settore per cui si chiede l’abilitazione, per un periodo non inferiore a 3 anni nell’arco degli ultimi 5 anni, in qualità di operaio qualificato.
Requisiti di onorabilità
Il responsabile tecnico, oltre ai requisiti tecnico professionali, deve possedere i seguenti requisiti personali:
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Essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero in uno Stato anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;
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Non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell’esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all’art.1 comma 2 della legge 122/92, per i quali è prevista una pena detentiva;
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La Regione Emilia Romagna, con regolamento 23 dicembre 2008 n. 2, in vigore dal 25/12/2008, ha abolito l’obbligo di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica al lavoro richiesto dall’art. 7 comma 1, lettera c) della legge 122/92.
E’ inoltre necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui alla D.Lgs. 159/2011 art.67 (normativa antimafia) nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs.159/2011.
Requisiti inerenti a locali e attrezzature
L’impresa deve disporre di spazi e di locali, per la cui utilizzazione in relazione all’attività sono state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l’esercizio dell’attività.
Modalità di iscrizione
L'art.49 comma 4 bis della Legge 122 del 30.07.2010, che ha riformulato l'art.19 della L.241/1990, introduce la SCIA: segnalazione certificata di inizio attività (che sostituisce la dichiarazione di inizio attività).
L’impresa che intenda iniziare un’attività rientrante in una o più sezioni disciplinate dall’art. 1 della Legge 122/92, deve presentare su apposito modulo la SCIA, che potrà essere presentata contestualmente alla Comunicazione unica.