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Integrazione diritto annuale 2023 per nuove iscrizioni

pubblicato il 31/10/2023 13:40, ultima modifica 02/11/2023 12:58

Modalità di integrazione del diritto annuale entro il 30 novembre 2023 per imprese iscritte nel corso dell'anno 2023.

Con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23/02/2023, entrato in vigore in data 17/04/2023, è stato autorizzato l'incremento del diritto annuale nella misura del 20%, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, per il triennio 2023-2025, per il finanziamento di progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Gli importi dovuti dalle imprese iscritte rimangono pertanto gli stessi del precedente triennio.

Le imprese neoiscritte (iscritte al Registro Imprese nel corso del 2023) che hanno effettuato il pagamento del diritto annuale 2023 entro il 17/04/2023 senza considerare la maggiorazione del 20% dovranno provvedere al versamento del conguaglio entro il 30 novembre 2023 per non pagare sanzioni e interessi.


La possibilità di pagare la maggiorazione entro il 30/11/2023 non sposta il termine originario di pagamento, pertanto chi effettuerà il versamento oltre il 30/11/2023 potrà regolarizzare con ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza originaria di pagamento.

Si riportano i seguenti casi esemplificativi:

Caso A: imprese iscritte nel corso del 2023 che hanno già versato, entro il 17 aprile 2023, il diritto annuale base dovuto, al netto dell'incremento di cui al citato decreto
Tali imprese verseranno con le previste modalità, senza alcuna sanzione, il conguaglio dovuto per l'incremento - ai sensi del decreto 23 febbraio 2023 - della misura del diritto annuale per il 2023, entro il 30 novembre 2023.

Caso B: imprese iscritte nel corso del 2023 che hanno omesso il versamento sia del diritto annuale base che della maggiorazione entro i termini ordinari
Tali imprese, in mancanza di specifico ravvedimento nei termini previsti, saranno sanzionate sull'intero importo dovuto del diritto per il 2023 (diritto base + incremento).

Caso C: imprese iscritte nel corso del 2023 che hanno versato interamente il diritto annuale base entro il 30 giugno 2023 e che, alla data del 1° dicembre 2023 hanno omesso il versamento della maggiorazione di cui al citato decreto
Tali imprese potranno regolarizzare il mancato versamento della maggiorazione dovuta per il 2023 con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dall'articolo 6, comma 1, lett. b) del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n 54. In mancanza di tale ravvedimento l'omesso versamento sarà sanzionato con l'applicazione delle previste sanzioni.

 

Si ricorda che alle imprese iscritte al Registro Imprese prima del 01/01/2023 con sede legale o operativa (unità locale o sede secondaria) nei territori interessati dagli eventi alluvionali (allegato 1 al DL 61/2023) verificatisi a partire dal 1 maggio 2023 si applicano le sospensioni e le proroghe di pagamento previste dall'art. 1, comma 7, del DL 61/2023, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023 n. 100. Pertanto sono sospesi i termini dei versamenti del diritto annuale in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 e tali versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

Per approfondimenti consulta la nota di Unioncamere prot. 0021974/U del 12/09/2023.


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