Camera di Commercio di Ravenna
Tu sei qui: Portale Registro Imprese - R.E.A. Diritto Annuale Ravvedimento operoso in generale

imprese senza PEC

cancellazione imprese non operative

Compila il questionario on line...

Logo Sezione Amministrazione Trasparente

Supporto Specialistico Registro Imprese

Servizio pubblicazione atti depositati dagli agenti di riscossione

Campagna 2016 contro abusivismo commerciale

 
Azioni sul documento

Ravvedimento operoso in generale

pubblicato il 15/05/2008 14:48, ultima modifica 20/12/2010 18:49

Logo qualità bvqiChe cos’è

L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'articolo 13 del D.lgs. 472/97, consente al contribuente, con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.

 

Termine di scadenza

In particolare, il contribuente che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo può provvedere a regolarizzare la sua posizione: 

  1. RAVVEDIMENTO BREVE
    entro 30 giorni dalla commissione della violazione, mediante il contestuale pagamento:
    • del tributo dovuto;
    • di 1/8 del minimo della sanzione irrogabile;
    • degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera;
  2. RAVVEDIMENTO LUNGO
    entro un anno dalla violazione mediante il contestuale pagamento:
    del tributo dovuto:
    • del tributo dovuto
    • di 1/5 del minimo della sanzione irrogabile;
    • degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.

 

I 30 giorni utili per il ravvedimento breve iniziano a decorrere dal giorno lavorativo successivo nel caso in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo (articolo 18 del D.lgs. 241/97).

Inoltre, la Circolare n. 50/E del 2002 dell’Agenzia delle Entrate precisa che nell’ipotesi in cui il trentesimo giorno utile cada di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

 

Contribuenti interessati

Possono procedere al ravvedimento tutti i contribuenti a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza .

In particolare è utile precisare che la norma allude a quelle contestazioni già portate a conoscenza degli interessati, rimanendo attuabile il ravvedimento per le violazioni già constatate ma non ancora portate a conoscenza, mediante notifica, dell’autore della violazione o dei soggetti solidalmente responsabili.

 

Avviso Importante
« novembre 2024 »
novembre
lumamegivesado
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
 
Area riservata
Accessibilità

Logo cnipa accessibilità Logo attestante il superamento ai sensi della Legge n.4/2004 della verifica tecnica di accessibilità

 

Privacy -  Note LegaliDati monitoraggio

Camera di Commercio

Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Ferrara e Ravenna
C.F. e Partita Iva 02608840399
Codice IPA UFAV18

Tel. 0544/481311

P.E.C.: cciaa@pec.fera.camcom.it
Mail: urp@fera.camcom.it