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Ravvedimento operoso in generale

pubblicato il 15/05/2008 14:48, ultima modifica 20/12/2010 18:49

Logo qualità bvqiChe cos’è

L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'articolo 13 del D.lgs. 472/97, consente al contribuente, con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.

 

Termine di scadenza

In particolare, il contribuente che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo può provvedere a regolarizzare la sua posizione: 

  1. RAVVEDIMENTO BREVE
    entro 30 giorni dalla commissione della violazione, mediante il contestuale pagamento:
    • del tributo dovuto;
    • di 1/8 del minimo della sanzione irrogabile;
    • degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera;
  2. RAVVEDIMENTO LUNGO
    entro un anno dalla violazione mediante il contestuale pagamento:
    del tributo dovuto:
    • del tributo dovuto
    • di 1/5 del minimo della sanzione irrogabile;
    • degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.

 

I 30 giorni utili per il ravvedimento breve iniziano a decorrere dal giorno lavorativo successivo nel caso in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo (articolo 18 del D.lgs. 241/97).

Inoltre, la Circolare n. 50/E del 2002 dell’Agenzia delle Entrate precisa che nell’ipotesi in cui il trentesimo giorno utile cada di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

 

Contribuenti interessati

Possono procedere al ravvedimento tutti i contribuenti a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza .

In particolare è utile precisare che la norma allude a quelle contestazioni già portate a conoscenza degli interessati, rimanendo attuabile il ravvedimento per le violazioni già constatate ma non ancora portate a conoscenza, mediante notifica, dell’autore della violazione o dei soggetti solidalmente responsabili.

 

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