Informazioni generali
Che cos’è
L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'articolo 13 del D.lgs. 472/97, consente al contribuente, con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.
Termine di scadenza
In particolare, il contribuente che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento di un tributo può provvedere a regolarizzare la sua posizione:
- RAVVEDIMENTO BREVE
entro 30 giorni dalla commissione della violazione, mediante il contestuale pagamento:
- del tributo dovuto;
- di 1/8 del minimo della sanzione irrogabile;
- degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera;
- RAVVEDIMENTO LUNGO
entro un anno dalla violazione mediante il contestuale pagamento:
del tributo dovuto:
- del tributo dovuto
- di 1/5 del minimo della sanzione irrogabile;
- degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.
I 30 giorni utili per il ravvedimento breve iniziano a decorrere dal giorno lavorativo successivo nel caso in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo (articolo 18 del D.lgs. 241/97).
Inoltre, la Circolare n. 50/E del 2002 dell’Agenzia delle Entrate precisa che nell’ipotesi in cui il trentesimo giorno utile cada di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Contribuenti interessati
Possono procedere al ravvedimento tutti i contribuenti a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza .
In particolare è utile precisare che la norma allude a quelle contestazioni già portate a conoscenza degli interessati, rimanendo attuabile il ravvedimento per le violazioni già constatate ma non ancora portate a conoscenza, mediante notifica, dell’autore della violazione o dei soggetti solidalmente responsabili.