Comunicazione PEC al Registro Imprese
AVVISO BONARIO - 30 GIORNI AL FINE DI REGOLARIZZARE LA POSIZIONE, PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DI UN DOMICILIO DIGITALE E DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
Leggi l'avviso bonario pubblicato all'albo camerale in data 18 ottobre 2022.
L’articolo 37 del decreto legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, prevede per le imprese che non hanno indicato il proprio domicilio digitale, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del Registro delle imprese, l’applicazione una sanzione amministrativa di € 60,00 per le imprese individuali ed € 412,00 per ciascun legale rappresentante di società, oltre alle spese di procedimento per ogni verbale elevato.
Si ricorda che la mancata comunicazione al Registro Imprese di una PEC/Domicilio digitale valido ed attivo comporta l'assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale, valido in sola ricezione dei documenti, accessibile tramite il Cassetto digitale dell’imprenditore. Per maggiori informazioni https://impresa.italia.it/cadi/app/login
Si invita a verificare la corretta iscrizione nel Registro delle imprese di una PEC/Domicilio digitale valida ed attiva nel più breve tempo possibile, accedendo alla seguente piattaforma https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home, ed a sanare eventuali anomalie evitando, con l’adempimento spontaneo, l’applicazione delle sanzioni e l’assegnazione d’ufficio del domicilio digitale.
L’impresa che non è in regola con l’iscrizione della PEC/Domicilio digitale potrà regolarizzare la situazione procedendo all’iscrizione, in autonomia e senza costi, con l’utilizzo della firma digitale seguendo la procedura semplificata disponibile al seguente link: https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action, oppure avvalendosi di intermediari abilitati (es. professionisti, associazioni di categoria, ecc), entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso bonario all’albo camerale.
L’elenco delle imprese non in regola con la PEC può essere consultato dal seguente collegamento con riferimento alla situazione al 12 ottobre 2022.
Per le imprese con l’anomalia “PEC Revocata” tale elenco non è comunque esaustivo in quanto non è possibile una verifica “on line” sulla validità della PEC che risulta iscritta ma inattiva (ad esempio per scadenza del contratto, revoca ecc.).
RIFERIMENTI NORMATIVI
Dal 29 novembre 2008, ai sensi del D.L. 185/2008, le imprese costituite in forma societaria sono tenute ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.
Dal 20 ottobre 2012 anche le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle Imprese hanno l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione (art. 5 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179).
Le imprese individuali già iscritte, non soggette a procedura concorsuale, erano tenute a depositare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013.
L’obbligo per le imprese di comunicare l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC - nel Registro Imprese, già’ introdotto nel 2008 per le società’ e nel 2012 per le imprese individuali, viene rafforzato dall’ art. 37 D.L. n. 76/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in L. n. 120/2020 ,che ha, fra le altre, introdotto importanti novità, quale il riconoscimento della PEC come "domicilio digitale" dell’impresa nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti.
Il legislatore ha confermato per le società e le imprese individuali di nuova costituzione l’obbligo di indicare in sede di iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane il proprio domicilio digitale; pertanto l’ufficio del Registro Imprese che riceve una domanda di iscrizione priva dell'indicazione del domicilio digitale sospenderà la pratica in attesa che essa sia integrata con l'informazione richiesta e in mancanza di regolarizzazione la pratica sarà rifiutata.
Le società e le imprese individuali attive e non sottoposte a procedure concorsuali già iscritte nel Registro delle Imprese che non hanno comunicato una PEC attiva e funzionante entro il 1° ottobre 2020, o con indirizzo PEC cancellato d’ufficio dal Registro Imprese in attuazione del progetto qualità dati, saranno soggette all’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale attivo solo in recezione. Saranno inoltre applicate le sanzioni amministrative da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2.064 euro per le società, con pagamento in forma ridotta di euro 412, e da un minimo di 30 euro ad un massimo di 1.548 euro per le imprese individuali, con pagamento in forma ridotta di 60 euro.
AVVERTENZE GENERICHE
Si ricorda che la Camera di Commercio di Ravenna accetta l'invio della pratica telematica solo con la firma digitale del titolare o del Professionista incaricato dallo stesso ai sensi art.1 comma 4 lettera f) D.Lgs.n.139/2005, in altri termini non è ammessa la modalità di invio con procura.
L'iscrizione dell'indirizzo PEC e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria (vedi Risoluzione n.45/E del 5/7/2013 dell'Agenzia delle Entrate).
Le caselle con dominio @postacertificata.gov.it (cosiddette "PEC del cittadino") non sono utilizzabili come PEC dell'impresa in quanto limitate esclusivamente alle comunicazioni tra privati cittadini e pubbliche amministrazioni e non anche a quelle tra privati.
L’iscrizione nel Registro delle Imprese della PEC può essere effettuata con la pratica guidata in Starweb, selezionando l'apposito banner per l'accesso alla piattaforma “DIRE”, oppure dal portale nazionale Registro Imprese con “pratica semplice” in pochi e semplici passaggi e con l'utilizzo della firma digitale del titolare o del legale rappresentante.
La verifica in autonomia dell’esistenza e della regolarità dell’iscrizione della PEC nel Registro delle Imprese è possibile dal portale nazionale Registro Imprese www.registroimprese.it effettuando una ricerca con il nome dell'impresa e la provincia.
La PEC viene attivata da operatori di mercato accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale. L’elenco degli operatori di PEC è disponibile al seguente link https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/posta-elettronica-certificata/elenco-gestori-pec.
Si suggerisce di attivare la notifica delle PEC in entrata con messaggio automatico alla propria casella mail o, se previsto, con messaggio al cellulare, in modo da venire immediatamente a conoscenza dei messaggi ricevuti tramite PEC.
Le indicazioni relative all’obbligo della PEC nelle procedure concorsuali sono pubblicate nel manuale nazionale adempimenti societari SARI.
UNIVOCITA' ED ESCLUSIVITA' DELL'INDIRIZZO PEC
E' importante sottolineare che, come disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con lettera del 2 aprile 2013 prot. 0053687, in attuazione del Decreto 19/03/2013 (G.U. n. 83 del 09/04/2013) che prevede l'istituzione dell'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), è necessario che l'indirizzo PEC sia riconducibile esclusivamente ed univocamente all'imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi. Lo stesso principio è stato ribadito dallo stesso Ministero con lettera del 11/06/2013 prot.97142, inviata alle associazioni di categoria imprenditoriali.
Sullo stesso argomento, e sempre a sostegno dell'univocità ed esclusività dell'indirizzo PEC, il Ministero si è espresso con lettera circolare prot.77684 del 09/05/2014, con lettera circolare prot.99508 del 23/05/2014 e con circolare 3670/c del 23/06/2014 e infine con la direttiva del Ministro dello Sviluppo economico d'intesa con il Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015.