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Certificato d'origine

pubblicato il 10/03/2008 17:30, ultima modifica 26/05/2021 11:47

Il certificato d'origine viene rilasciato alle imprese italiane che commerciano con l’estero (paesi non appartenenti all’UE), quando le autorità del paese destinatario della merce ne fanno richiesta. In questo caso l’esportatore italiano deve richiederlo alla Camera di Commercio della provincia ove è domiciliato. Il documento attesta esclusivamente l’origine della merce e accompagna i prodotti esportati in via definitiva. È rilasciato immediatamente al momento della spedizione.

A seguito della nota circolare n. 62321 del 18/03/2019, contenente la Guida sulle “nuove disposizioni per il rilascio dei certificati d’origine”, e dall'esame di alcune casistiche verificatesi presso gli uffici camerali, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative per le imprese.

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LE IMPRESE

  • Dal 1° giugno 2019 è obbligatorio l'invio della domanda di rilascio del certificato di origine in modalità telematica attraverso la piattaforma Cert'O
  • In applicazione delle circolari ministeriali e del regolamento camerale interno, la Camera effettuerà controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
  • Si applica il principio di "non condizionamento da parte delle esigenze dei crediti documentari" (lettere di credito). Il certificato d'origine ha lo scopo di provare l'origine della merce, non è un documento che possa attestare con certezza l'esportazione della merce.
  • Casella 6 del certificato d'origine: qualora lo spazio sia sufficiente è necessario descrivere la merce in tale riquadro (come indicata nella fattura di esportazione); solo se lo spazio è insufficiente allegare un packing list firmato dal legale rappresentante.
  • Tutti i documenti che vengono allegati al certificato d'origine (fatture, bolletta doganale, certificati d'origine esteri, ecc.) devono essere in formato pdf e firmati digitalmente dal legale rappresentante.
  • Se il richiedente non ha acquistato la merce direttamente dal produttore e non è in possesso dei documenti richiesti per comprovare l'origine delle merci come indicati nella "Guida per il rilascio dei certificati di origine delle merci da parte delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura" emessa del Ministero dello Sviluppo economico e UnionCamere nel 2019, dovrà presentare una dichiarazione di origine rilasciata dal proprio fornitore e la fattura di acquisto delle merci stesse o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal titolare dell'impresa firmatario del C.O. che dichiara l'origine delle merci e specifica la motivazione della mancata acquisizione della documentazione necessaria a dimostrare l'origine dei prodotti.
  • Sulle fatture, di cui si chiede il visto camerale, verrà apposto il visto di poteri di firma se la stessa è firmata digitalmente e olograficamente dal legale rappresentante.
  • E' possibile richiedere il visto poteri di firma allo sportello fisico camerale esclusivamente nei casi in cui le autorità o i clienti esteri richiedano espressamente la firma originale del legale rappresentante. E' necessario fissare preventivamente un appuntamento e presentare  il modello "richiesta di rilascio certificazione per l'estero" debitamente compilato, allegando il documento di identità del titolare o legale rappresentante dell'impresa e due copie del documento da vistare con firma originale. Nella richiesta di rilascio certificazioni per l'estero deve essere specificato che le autorità/clienti esteri richiedono la firma originale del legale rappresentante e non accettano la stampa in copia della stessa.
  • Per tutti i documenti esteri di cui si chiede il visto, al di fuori dei certificati d'origine, in qualsiasi lingua esposta si richiede, per fini interni degli uffici camerali, la traduzione in lingua italiana firmata dal legale rappresentante.
  • Per le gare d'appalto all'estero le imprese dovranno produrre per il consolato, qualora necessiti,  una dichiarazione che indica i motivi, i lavori e il destinatario estero e verrà apposto il visto di poteri di firma del legale rappresentante. Non verranno effettuati visti e timbri sui relativi allegati.

Per informazioni inviare una mail a : commercio.estero@ra.camcom.it


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