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Certificati e visure

pubblicato il 13/03/2008 10:35, ultima modifica 13/12/2022 10:46

Dichiarazioni sostitutive di certificazione

L'Autocertificazione sostituisce in tutto e per tutto i certificati di iscrizione del Registro Imprese.

Il Decreto semplificazioni (art.30 bis D.L. n.76/2020 convertito L.n.178/2020) ha introdotto anche per i privati, come banche, assicurazioni, notai, avvocati, agenzie di servizi, fornitori, clienti, l’obbligo di accettare l’autocertificazione, senza necessità del loro consenso.

Tale obbligo era già stato imposto alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi, che dal 1 gennaio 2012 hanno l’obbligo di accettare l’autocertificazione (art. 15 comma 1 L. n. 183/2011) e non possono chiedere le certificazioni di dati in possesso di altre PA.

Il modello di dichiarazione sostitutiva del certificato R.I. riporta tutti i dati contenuti nel certificato d'iscrizione dell'impresa, nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 46 D.P.R. 445/2000).

Le imprese possono utilizzare il modello di autocertificazione presente nel cassetto digitale dell’imprenditore accedendo con SPID  o CNS.

L’autocertificazione ottenuta con accesso al cassetto digitale non ha costi per l’impresa e l’accesso al cassetto avviene direttamente da parte dell’imprenditore, in autonomia, sempre, ovunque sia l’azienda.

Le PA possono verificare le autocertificazioni tramite il portale verifichepa.infocamere.it

I privati possono controllare la corrispondenza dell’autocertificazione, ai sensi art.71 DPR 445/2000, rivolgendosi all’amministrazione competente anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici e senza l’obbligo di definire appositi accordi.

Per maggiori informazioni clicca qui.

Certificato

Il certificato è un documento che certifica l'iscrizione dell'impresa nel Registro delle Imprese, nel Repertorio Economico Amministrativo e nell’Albo Artigiani; può essere rilasciato in bollo o in carta libera per gli usi consentiti dalla legge e l’eventuale uso per fini diversi ricade sotto la personale responsabilità dell’utente.

Il certificato ha valore legale e una validità di sei mesi.

E’ rilasciato per le imprese iscritte presso le Camere di commercio italiane in regola con il pagamento del diritto annuale.

La Camera di commercio rilascia i certificati con le dichiarazioni di assenza di procedure concorsuali e i certificati previdenziali per le imprese artigiane.

Si rilasciano inoltre certificati per gli Uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale e i certificati da presentare al privato residente all'estero o ad un'Amministrazione di un Paese diverso dall'Italia  (Circolare n. 5 -2012 del Ministero della Pubblica Amministrazione e semplificazione).

Ai certificati a valere per l’estero può essere apposta l’ “apostille” da richiedere alla locale Prefettura.

Non si rilasciano certificati con la dicitura antimafia ai sensi D.Lgs. n.218/2012, occorre rivolgersi in Prefettura.

Il decreto semplificazioni (art.30 bis D.L. n.76/2020 convertito L.n.178/2020) e la legge sulla decertificazione (art.15 comma 1 L.n. 183/2011) hanno previsto la sostituzione del certificato con l’autocertificazione da parte del titolare o legale rappresentante dell’impresa da presentare nei rapporti con le PA e con i privati.

Costo di un certificato d’iscrizione: euro 5,00 per diritti di segreteria, se in bollo euro 16,00 ogni 100 righe da corrispondere allo sportello (contanti, bancomat, carta di credito).

Il certificato può anche essere richiesto on line sul portale registroimprese.it. Occorre la registrazione a Telemaco e l’acquisto in Camera di Commercio di Ravenna (Ufficio Provveditorato) della carta filigranata e dei bollini.

Costo carta filigranata e bollini: 5 euro più IVA per 100 fogli + 40 contromarche cadauno.

Per maggiori informazioni consulta il sito www.registroimprese.it

Visura

La visura è un documento, rilasciato in carta semplice, che contiene la descrizione aggiornata di un'impresa iscritta al Registro delle Imprese o al REA.

Il titolare o legale rappresentante può visualizzare gratuitamente la visura della propria impresa, utilizzando SPID o CNS, nel cassetto digitale dell'imprenditore.

La visura può essere richiesta da chiunque per tutte le imprese del territorio nazionale:

- telematicamente accedendo al portale www.registroimprese.it. Per richiedere la visura non occorre registrarsi, è sufficiente inserire la denominazione dell'impresa e la provincia di appartenenza. Il pagamento dei documenti richiesti deve essere effettuato on line con carta di credito accettata dal sistema.

- telematicamente attraverso la sottoscrizione della Convenzione Telemaco. Per diventare utente Telemaco occorre registrarsi al portale www.registroimprese.it

- direttamente agli sportelli della Camera di Commercio.

Scheda persona

Nel Registro Imprese è possibile individuare le persone (fisiche o giuridiche) che ricoprono o hanno ricoperto una carica in una o più imprese.

Scheda persona completa: elenco delle imprese in cui la persona richiesta risulta essere/essere stata titolare o avere/avere avuto cariche o qualifiche

Scheda persona con cariche attuali: elenco delle imprese in cui la persona richiesta risulta essere titolare o avere cariche o qualifiche attualmente

Scheda persona con cariche cessate: elenco delle imprese in cui la persona richiesta risulta essere stata titolare o avere avuto cariche o qualifiche in passato

Il documento "Scheda persona" non viene rilasciato allo sportello camerale, ma può essere richieso solamente tramite il servizio Telemaco.

Certificati e visure in lingua inglese

Dal 20 ottobre 2014 i certificati e le visure camerali hanno affiancato alla loro versione italiana anche quella in lingua inglese, arricchendo così l’offerta dei documenti ufficiali che possono essere richiesti all’anagrafe delle imprese delle Camere di Commercio Italiane realizzata e gestita da InfoCamere. Il progetto si inserisce nell’ambito del cosiddetto decreto “Destinazione Italia” (D.L. 145/2013 convertito con L. n.9 del 21/02/2014) che punta a creare misure per favorire gli investimenti stranieri.

La possibilità di ottenere un certificato in lingua inglese allo sportello della Camera di Commercio o sul portale registroimprese.it , senza doversi avvalere di una traduzione giurata, costituisce di fatto per l’azienda un risparmio sia in termini di tempo che di costi. L’utilizzo del certificato in lingua inglese presso uno Stato estero è esente dall’imposta di bollo.

La versione inglese è disponibile anche per la visura camerale, favorendo in questo modo ancora di più l’accesso alle informazioni contenute nel Registro delle Imprese ad un operatore straniero intenzionato a conoscere la situazione giuridica e le principali informazioni economiche di un impresa italiana.

Dal portale “RegistroImprese.it” è possibile per un utente, senza dover effettuare alcuna registrazione, richiedere le visure in inglese e pagare direttamente con carta di credito.

I diritti di segreteria dei certificati e delle visure in inglese sono uguali a quelli degli stessi documenti rilasciati in italiano.

Ulteriore elemento di vantaggio dei nuovi certificati e delle visure in lingua inglese è costituito dalla presenza nella prima pagina del “QR Code”, il nuovo codice identificativo dei documenti ufficiali delle Camere di Commercio.  Grazie al “QR Code” chiunque potrà verificare, direttamente da smartphone e tablet, la corrispondenza tra il documento in suo possesso e quello archiviato dal Registro Imprese al momento della ricerca. La lettura del codice identificativo avviene tramite l’app "RI QR Code" realizzata da InfoCamere e scaricabile gratuitamente dai principali store o dal portale delle Camere di Commercio registroimprese.it.

Consulta la guida alla lettura del certificato in inglese.

Il contenuto del certificato in inglese è stabilito dal  Decreto Ministeriale 18 settembre 2014 "Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti il Registro delle Imprese" ed è più ridotto rispetto al certificato in italiano.

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