Panificazione
In data 4 luglio 2006 è stato pubblicato sulla G.U. il decreto-legge n.223 contenente disposizioni urgenti per il rilancio e il contenimento della spesa pubblica. Tale decreto legge è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
L’art. 4 del suddetto decreto ha abrogato la legge 31 luglio 1956 n. 1002 liberalizzando l’attività di produzione di pane, disponendo al comma 2 che: “L’impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione dei panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall’autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali.”
IL DECRETO LEGGE N.223 E' STATO CONVERTITO NELLA LEGGE 4 AGOSTO 2006 N.248, PUBBLICATO SULLA G.U. N.186 DELL'11 AGOSTO 2006