Macinazione
Macinazione
Riferimenti normativi:
L'Art.18 del D.Lgs n.147/2012 ha introdotto l'art. 80 sexies al Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 - "Attuazione della direttiva 2006/123/CE".
Impianto di nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti.
"L'esercizio dell'attività di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti, è soggetto, ai sensi dell'art.25, comma 3 del D.Lgs.59/2010, alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare con comunicazione unica, (disciplinata dall'art.9 del decreto - legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40), al registro imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive".
NB: L'organo competente per la verifica dei requisiti è il SUAP comunale (sportello Unico per le Attività Produttive).
Affinché la pratica giunga al SUAP, è necessario che la Comunica abbia fra gli enti destinatari oltre al Registro Imprese anche il SUAP.
A tal fine occorre compilare la partica telematica (collegarsi al sito: starweb.infocamere.it) selezionando in particolare i campi Registri Imprese e SUAP ed allegando la SCIA comunale che va preventivamente scaricata per la sua compilazione dal sito del Comune (Sportello Unico Attività Produttive).
In questo modo la SCIA inoltrata con la pratica telematica, viene automaticamente trasmessa al SUAP.
Con decorrenza 14 settembre 2012, la legge 07.11.1949 n. 857 e il decreto del Presidente della Repubblica 18.04.1994 n. 386, sono abrogati.
Il visto annuale rilasciato dalla CCIAA sulle preesistenti licenze di macinazione, non viene più richiesto.