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ATTIVITA' DI SPEDIZIONIERE

pubblicato il 27/02/2013 11:35, ultima modifica 06/03/2019 15:08

ATTIVITA' DI SPEDIZIONIERE

RIAPERTI I TERMINI FINO AL 31.12.2019
Riaperto il termine fino al 31.12.2019 (per coloro che non vi hanno già provveduto entro il 30.09.2013), per comunicare al RI/REA,
l'aggiornamento della propria posizione con le informazioni risultanti dagli ex ruoli ed elenchi.
Vedi informativa

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Dal 31 luglio 2010 le attività economiche soggette a verifica dei requisiti possono essere iniziate dalla data di presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Registro Imprese della Camera di Commercio.

L'art. 49 comma 4 bis del D.L. 78/2010 (convertito con L. 122/2010) ha introdotto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), che sostituisce la dichiarazione di inizio attività e che permette di avviare una qualunque attività di impresa con un’unica - preventiva - comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti che le varie leggi prevedono.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PRATICHE DAL 12.05.2012

In seguito all'entrata in vigore del D.M. 26/10/2011, dal 12.05.2012 ogni ditta individuale o società, che intenda iniziare la professione di spedizioniere, deve presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso la Camera di Commercio in cui ha fissato la propria sede operativa e unità locale :

- La SCIA: potrà essere presentata unicamente in modalità telematica, tramite il programma informatico Comunica-Starweb e inoltrata al Registro delle Imprese.
La data di inizio attività è contestuale alla presentazione della SCIA
(compilare apposita "Sezione Scia" e "Sezione Requisiti" sul "Modello Spedizionieri" codificato C38).

 

- AGGIORNAMENTI:

Tutte le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data del 12.05.2012, compilano la sezione "aggiornamento posizione Ri/Rea" del "Modello Spedizionieri" codificato C38 per ciascuna Sede o U.L. e la inoltrano per via telematica entro 1 anno dall'entrata in vigore del D.M. 26.10.2011 (dal 12.05.2012  fino al 12.05.2013 - data prorogata al 30.09.2013 dal Decreto MiSE del 23.04.2013 in G.U. dal 10.05.2013), all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio, nel cui circondario hanno stabilito la Sede o l'Unità Locale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento.
(art. 10 comma 1 D.M. 26.10.2011 Norme Transitorie).

Informazioni più dettagliate sono contenute nella "GUIDA" AGLI ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SPEDIZIONIERE.

 

Normativa di riferimento:

Artt. 1737 - 1741 c.c. : dei "Contratti della spedizione".
"Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie".

Legge 14 novembre 1941, n. 1442

Legge 15 dicembre 1949 n.1138

Decreto Ministero dei Trasporti dell' 08.01.1987

art. 76 del D. Lgs. n.59 del 26.03.2010, "Attuazione della direttiva 2006 /123/CE relativa ai Servizi del Mercato Interno"

L.n. 241 del 07.08.1990 n. 19

L. n. 122 del 30.07.2010 art. 49 comma 4 bis

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26.10.2011 "Modalità di iscrizione nel Registro Imprese e nel REA, dei soggetti esercenti l'attività di spedizioniere disciplinata dalla legge 14.11.1941, n. 1442, in attuazione degli artt. 76 e 80 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59".

Art. 14 del D.Lgs. n. 147 del 06.08.2012

Sono spedizionieri le imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto con vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni accessorie.

 

Requisiti professionali

Tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, il titolare di impresa individuale e gli eventuali preposti o institori, devono essere in possesso del requisito di attitudine tecnica (D.M. 26.10.2011).
Il requisito di attitudine tecnica può consistere in almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;

b) avere conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;

c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione, all’interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione.

 

Requisiti morali

I requisiti morali devono essere posseduti:

- se l'attività è svolta da impresa individuale, dal Titolare;

- se l'attività è svolta da Società, da tutti gli amministratori e legali rappresentanti di ogni tipo di società, da tutti i soci di società in nome collettivo, dai soci accomandatari di società in accomandita semplice (s.a.s.) o per azioni (s.a.p.a.), da tutti gli amministratori di consorzi e delle relative imprese consorziate;

- devono essere posseduti anche da eventuali preposti o institori;

- non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l’Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria, ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione in inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 

- non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte con provvedimento definitivo a norma del D.Lgs. n. 159/2011 e della L. 646/1982 (Antimafia).

 

Requisiti finanziari

L'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato pari almeno a 100.000 Euro.

Qualora sia inferiore ai 100.000 Euro, occorrono prestazioni integrative:

per le società SPA-SRL-SAS-SNC:

- fideiussione rilasciata da compagnie di assicurazione o aziende di credito sino alla concorrenza del limite del capitale sociale sottoscritto e versato;

per le imprese individuali e le società cooperative:

- fidejussione rilasciata da compagnie di assicurazione o aziende di credito

- beni immobili di proprietà dell'impresa

- deposito vincolato in denaro o titoli

 

Cauzione

L'impresa è tenuta anche a costituire una cauzione per euro 258,23 a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività.

La cauzione potrà essere prestata tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa, oppure tramite deposito presso la "Ragioneria Territoriale dello Stato" (Ministero dell’Economia e delle Finanze).

E' necessario allegare alla pratica telematica la scansione della ricevuta attestante l'avvenuto versamento della cauzione e provvedere alla consegna dell'originale entro 7 giorni dall'invio della pratica.

 NB: poiché i requisiti di adeguata capacità finanziaria e la costituzione del deposito cauzionale si riferiscono all'impresa nel suo complesso, non devono essere dimostrati con riferimento ad ogni U.L. dell'impresa.
Tali requisiti devono essere dimostrati con apposita pratica telematica da presentare alla CCIAA presso cui è iscritta la sede legale dell'impresa, anche nel caso in cui l'attività di spedizioniere venga esercitata solo in Unità Locali iscritte in CCIAA diverse da quella ove è iscritta la sede legale dell'impresa.


Autorizzazione di pubblica sicurezza

Non è più necessario presentare al Comune (SUAP) dove viene svolta l’attività di spedizioniere Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di agenzia d'affari di spedizioni ai sensi dell’art.115 del T.U.L.P.S. e nemmeno la richiesta al Comune (SUAP) della licenza di pubblica sicurezza.

Pertanto i riferimenti contenuti nel "Modello Spedizionieri" codificato C38 e C39, Sezione SCIA, sono da considerarsi abrogati a norma del D.Lgs. n. 147/2012.

 

Modalità di iscrizione e costi

L’impresa che intende iniziare l'attività, deve presentare al Registro Imprese la pratica telematica Comunica-Starweb, compilando in ogni sua parte apposito modello Scia (Modello Spedizionieri C38), completo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle autocertificazioni comprovanti il possesso di tutti i requisiti personali, morali, professionali e finanziari.

Inoltre dovrà integrare la Comunicazione Unica firmata digitalmente, con i seguenti allegati, sempre firmati digitalmente:

  • costituzione della cauzione pari a € 258,23 a garanzia delle obbligazioni nascenti dall’esercizio di attività di spedizione
  • dimostrazione di possesso di adeguata capacità finanziaria pari a € 100.000,00

  • Diritti di segreteria relativi alla pratica del Registro Imprese/REA

  • Imposta di Bollo virtuale di Euro 17,50 in caso di iscrizione di impresa Individuale.

 
Ulteriori informazioni:

Presso ogni sede o U.L. in cui si svolge l'attività, va nominato almeno un preposto per l'attività di Spedizioniere, in possesso di tutti i requisiti professionali e morali previsti dalle normative vigenti.
Va inoltre precisato che, qualora l'attività di spedizioniere venga svolta solo presso l'U.L., è necessario presentare due pratiche distinte:
- una presso la CCIAA dove è iscritta la sede legale, allegando la modulistica  per la dimostrazione dei requisiti morali e professionali dei legali rappresentanti, il possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria e della costituzione del deposito cauzionale da parte dell'impresa;
- una presso la CCIAA ove è iscritta la U.L. o le Unità Locali, allegando la modulistica necessaria per la dimostrazione del possesso dei requisiti morali e professionali del Preposto alla suddetta unità locale.


Cessazione Attività

Qualora venga cessata l'attività di spedizioniere, va compilata l'apposita “sezione modifiche” del modello Spedizionieri C38, fleggando contestualmente il riquadro relativo allo "svincolo della cauzione".

 

 

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