AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE
ULTIMI GIORNI PER PRESENTARE DOMANDA D'ESAME PER COLORO CHE INTENDONO ESERCITARE L'ATTIVITA' DI AGENTE D'AFFARI IN MEDIAZIONE
LA PROVA SCRITTA E' FISSATA PER IL 10 OTTOBRE 2023 E LA PROVA ORALE VERRA' SVOLTA IN DATA DA DESTINARSI PRESSO LA SEDE DI RAVENNA - VIALE FARINI 14
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2023
PER INFORMAZIONI: UFFICIO REGOLAZIONE DEL MERCATO - TEL.0544-481462
La Camera di Commercio di Ravenna ha dato avvio alla verifica dinamica dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente d'affari in mediazione di cui all'art.7 del D.M. 26.10.2011.
- Pagina Informativa:
- Breve Guida Operativa Verifica Dinamica
- Mansionario tipo di Agenzia Immobiliare
Scarica la modulistica:
- Modello verifica dinamica requisiti - Mediatori
- Modello verifica dinamica requisiti - Intercalare Antimafia
ATTENZIONE
Si consiglia vivamente, a chiunque intenda acquistare/vendere o affittare un bene immobile, di rivolgersi a professionisti del settore (agenzie immobiliari/agenti d'affari in mediazione) regolarmente iscritti al Registro Imprese per tale attività. All'uopo è opportuno controllare che l'intermediario con cui ci si rapporta, risulti regolarmente iscritto al Registro Imprese.
E' possibile utilizzare il sito www.registroimprese.it il cui accesso è gratuito per un primo controllo oppure a pagamento per più dettagli.
Si può comunque effettuare una visura a pagamento presso qualsiasi sportello della Camera di Commercio.
Dal 31 luglio 2010 le attività economiche soggette a verifica dei requisiti possono essere iniziate dalla data di presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Registro Imprese della Camera di Commercio.
L' art. 49 comma 4 bis del D.L. 78/2010 (convertito con L. 122/2010) ha introdotto la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che permette di avviare una qualunque attività di impresa con un’unica - preventiva - comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti che le varie leggi prevedono.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PRATICHE DAL 12.05.2012
In seguito all'entrata in vigore del D.M. 26/10/2011, dal 12 maggio 2012, ogni impresa individuale o società, che intenda iniziare la professione di Agente d'Affari in mediazione, deve presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso la Camera di Commercio in cui ha fissato la propria sede operativa e unità locale :
- La SCIA: potrà essere presentata unicamente in modalità telematica, tramite il programma informatico Comunica-Starweb e inoltrata al Registro delle Imprese.
La data di inizio attività dovrà essere contestuale alla presentazione/invio della SCIA.
(compilare apposita "Sezione Scia" e "Sezione Requisiti" sul Modello Mediatori codificato C32).
- AGGIORNAMENTI: tutte le imprese attive ed iscritte nel ruolo al 12.05.2012, compilano la sezione "aggiornamento posizione Ri/Rea del "Modello Mediatori codificato C32" per ciascuna Sede o U.L. e la inoltrano per via telematica entro 1 anno dall'entrata in vigore del D.M. 26.10.2011 (dal 12.05.2012 fino al 12.05.2013 - data prorogata al 30.09.2013 dal Decreto MiSE del 23.04.2013 in G.U. dal 10.05.2013), all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio, nel cui circondario hanno stabilito la Sede o l'Unità Locale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento. (Accedi alla GUIDA). Sono stati riaperti i TERMINI per l'aggiornamento dal 01.01.2019 fino al 31.12.2019, per coloro che non vi hanno già provveduto entro il 30.09.2013, al fine di comunicare al RI/REA, l'aggiornamento della propria posizione con le informazioni risultanti dagli ex ruoli ed elenchi o per iscriversi nella sezione speciale "REA persone Fisiche".
- ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE REA:
a) Transitorio: le Persone Fisiche iscritte nell'ex ruolo, che non svolgono attività presso alcuna impresa alla data di acquisizione di efficacia del D.M. 26.10.2011, compilano la sezione "Iscrizione apposita sezione (Transitorio)" del "Modello Mediatori codificato C32" e la inoltrano per via telematica al Registro Imprese, entro 1 anno dal 12.05.2012 (art. 11 comma 2 D.M. 26.10.2011). Tale termine è stato prorogato al 30.09.2013 dal Decreto MiSE del 23.04.2013 in G.U. del 10.05.2013.
b) A regime: i soggetti che cessano di svolgere l' attività all'interno di un' impresa richiedono, entro 90 giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita sezione del REA tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione "Iscrizione nell'apposita sezione (a Regime)" del "Modello Mediatori codificato C32" (art. 8 comma 1 D.M. 26.10.2011).
Tale richiesta comporta la restituzione della tessera personale di riconoscimento di cui all'art. 5, comma 3 del D.M. 26.10.2011.
Informazioni più dettagliate sono contenute nella "GUIDA AGLI ADEMPIMENTI per l'esercizio dell'attivita' di agente d'affari in mediazione".
Normativa di riferimento
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Art.1754 del C.c.
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L. n.39 del 03.02.1989 e s.m.i.
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D.M. 21.02.1990 n 300 Regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione degli agenti d'affari in mediazione
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L. n.241 del 07.08.1990 art.19 e s.m.i.
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Art. 73 D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"
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L. n.122 del 30.07.2010 art.49 comma 4 bis
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D.M. 26.10.2011 "Modalità di iscrizione nel regstro imprese e nel Rea., dei soggetti esercenti l'attività di mediatore disciplinata dalla L. 03.02.1989 n. 39, in attuazione degli artt. 73 e 80 del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59"
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L. n. 205 del 27.12.2017 art.1 co. 993 (modificato art.3 co.5 bis della L.39/89 - sanzione amministrativa in violazione dell'obbligo di prestare idonea garanzia assicurativa)
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L. n. 3 del 11.01.2018 art.12 co.6 (modificato art.348 Cod.Pen) (modificato art.8 co.2 della L.n.39/89 - sanzioni penali per esercizio di attività abusiva)
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L. n.37 del 03.05.2019 art.2 (modificato art.5 co.3 della L.39/89 - limiti e incompatibilità dell'attività di mediazione).
Sono Agenti d'Affari in mediazione coloro i quali mettono in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legati ad alcuna di esse da rapporto di collaborazione, dipendenza o di rappresentanza (art.1754 C.c.).
La normativa prevede le seguenti categorie di agenti d'affari in mediazione:
1) agenti immobiliari
2) agenti merceologici (vedere elenco categorie)
3) agenti con mandato a titolo oneroso
4) agenti in servizi vari
Requisiti
Per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione occorre essere in possesso dei requisiti di idoneità personale, morale e professionale:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado
- frequenza di un apposito corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione
- superamento dell'esame da sostenere presso la Camera di Commercio di residenza
- requisiti morali: sono quelli previsti dall'art.2 comma 3 lettera f) della Legge 39/1989 e s.m.i.
In caso di Società i requisiti devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti.
Inoltre, tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo (esemplificando: dipendenti, familiari collaboratori, associati in partecipazione, collaboratori a progetto, ecc.), le attività disciplinate dalla L. 39/'89 e s.m.i. per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attività di mediazione, devono possedere i requisiti di legge, che vanno dichiarati al Registro delle Imprese al momento dell'Inizio Attività (SCIA) o in fase di modifica delle posizioni al Registro Imprese.
Incompatibilità
L'art.5 comma 3 della L. 03.02.1989 n.39, prevede che l'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con:
- "l'esercizio di attività imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione ovvero con la qualità di dipendente di tale imprenditore, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi".
- Il medesimo articolo al comma 3-bis dispone: "In deroga a quanto disposto dal comma 3, l'esercizio dell'attività di agente immobiliare è compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attività di mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli".
Polizza Assicurativa
Le imprese individuali e le Società, per l'esercizio dell'attività di Mediatore, devono stipulare una polizza di assicurazione a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.
La Polizza dovrà coprire anche tutti coloro che all'interno dell'azienda svolgono, a qualsiasi titolo, attività di mediazione.
Copia della polizza deve essere allegata alla SCIA, al fine di comprovare la copertura assicurativa.
Gli agenti immobiliari che esercitano l'attività di mediazione in violazione dell'obbligo di prestare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000.
L'ammontare minimo di copertura della polizza è fissato nei seguenti massimali:
euro 260.000,00 per ditte individuali
euro 520.000,00 per società di persone
euro 1.550.000,00 per società di capitali
Normativa di riferimento:
- Art.3 comma 5 bis L.03.02.1989 n.39 così come modificato dall'art.18 L.57 del 05.03.2001 e dall'art.1 co.993 L.n.205 del 27.12.2017;
- Circ.Ministeriale prot.n.515950 del 18.12.2001;
- Circ.Ministeriale prot.n.503649 del 27.03.2002.
Modalità d'iscrizione
Il mediatore che inizia l'attività, deve inviare al Registro Imprese la pratica telematica Comunica Starweb, compilando in ogni sua parte il modello della SCIA (C32 Modello Mediatori), completo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà comprovanti il possesso di tutti i requisiti.
Occorre inoltre integrare la Comunicazione Unica, firmata digitalmente, con i seguenti allegati:
- Diritti di Segreteria relativi alla pratica Registro Imprese/REA
- Imposta di Bollo virtuale di Euro 17,50 in caso di iscrizione di impresa individuale.
- Estremi della polizza assicurativa, con allegato scanner della stessa, firmata digitalmente
- il deposito dei Formulari utilizzati, firmati digitalmente.
Tempi di iscrizione
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) viene esaminata entro 60 giorni dalla presentazione (decorsi tali termini la pratica viene accolta per silenzio-assenso, art.20 L. n.241/'90).
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, verranno adottati motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Moduli e Formulari
Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvale di moduli o formulari, deve preventivamente depositarne copia alla Camera di Commercio.
- "L'agente che si avvale di moduli o formulari senza ottemperare al deposito di cui all'art. 5 della legge, è punito con la sanzione di Euro 1.549,37" (art. 21 comma 1 D.M. 452/21.12.1990)
- "L'agente che si avvale di moduli o formulari diversi da quelli depositati, è punito con la sanzione di Euro 516,46" (art. 21 comma 2 D.M. 452/21.12.1990).
Dal 13.08.2012, tutti i Formulari utilizzati andranno depositati esclusivamente in modalità telematica, compilando la "SEZIONE FORMULARI" del Modello Mediatori codificato C32, che potrà essere integrato dal "Mod.03-AR22", nel caso venissero depositati contestualmente un numero di Formulari superiore a 5.
Sui Moduli e Formulari depositati deve essere obbligatoriamente indicato il numero REA e il Codice Fiscale dell'impresa.
Tessera di riconoscimento
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26.10.2011 prevede che tutti i soggetti esercenti l'attività di mediazione disciplinata dalla Legge 3 febbraio 1989 n.39, siano in possesso di una tessera personale di riconoscimento, munita di fotografia e conforme al modello di cui all'allegato C del predetto decreto.
Normativa di riferimento
- Art.26 del D.P.R. n.1926 del 06.11.1960;
- Art.5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26.10.2011.
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