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Interventi raccolta provinciale usi 2005

pubblicato il 09/03/2010 10:27, ultima modifica 09/03/2010 10:27

- Interventi dei relatori

 

 

Gianfranco Bessi, Presidente della Camera di commercio di Ravenna

Questa pubblicazione è il risultato di un minuzioso lavoro svolto dai membri della Commissione provinciale costituita da rappresentanti di tutti i settori economici e produttivi, presieduta dal dottor Angelino Tarroni, che ringrazio per l'impegno e la professionalità dimostrati. Con la revisione e l'aggiornamento della Raccolta provinciale degli usi abbiamo adempiuto a un compito tradizionalmente affidato alle Camere di commercio sin dal 1934, ma abbiamo anche agito con l'intenzione di creare una fonte autonoma e certa per la regolazione dei rapporti commerciali.
Sfogliando il libro ho notato quanti articoli ancora oggi regolamentano il settore agricolo, origine dell'economia ravennate, tramandando vecchie usanze locali. Curiosa la vendita a piacimento: se un bovino è stato contrattato con la formula “a piacimento”, il compratore può restituirlo entro otto giorni dall'acquisto con la fornula “non mi piace”, senza l'obbligo di precisare altro.
Nel settore degli usi marittimi, settore fondamentale nell'economia di questa provincia, è stato inserito un nuovo articolo in cui si afferma che il raccomandatario corrisponde all'associazione di categoria cui appartiene i contributi suppletivi per l'approdo della nave previsti dalla tabella dell'associazione e depositata presso la Camera di commercio. Il mandante poi rimborsa al raccomandatario questi diritti.
Gli usi rappresentano un naturale punto di incontro  e di mediaazione tra le diverse esigenze degli operatori economici e possono contribuire, assieme agli strumenti di giustizia alternativa come la conciliazione e l'arbitrato, a dirimere costrasti e disaccordi in tempi veloci, con bassi costi e soddisfazione reciproca delle parti.
Proprio per promuovere queste tematiche la Camera di commercio ha avviato da tempo stretti contatti con le associaizoni e gli ordini professionali, oltre che con gli altri enti pubblici del territorio e, recentemente, con il Tribunale di Ravenna e con l'Ordine degli avvocati.

Il lavoro della Commissione di Angelino Tarroni, Presidente Commissione Usi

Già una legge del 1934 aveva assegnato alle Camere di commercio il compito dell'accertamento e della revisione degli usi in materia civile in ambito locale, compito confermato e ulteriormente rafforzato dalla L. n.580 del 1993. Ciò a conferma del disposto dell'art. 9 delle Preleggi, che stabilisce che essi si presumono esistenti fino a prova contraria.
I lavori della Commissione hanno avuto come guida costante i principi in materia di usi contenuti nelle Preleggi ed elaborati dalla dottrina civilistica, ammettendo soltanto quegli usi normativi formatisi attraverso una pratica costante, uniforme, generale e ininterrotta accompagnata dal convincimento che l'ossservanza di tale pratica sia necessaria e obbligatoria.
Quanto agli usi “interpretativi”, privi di efficacia vincolante ma utili a interpretare la volontà delle parti contraenti in certi rapporti, si è provveduto ad inserirli nella pubblicazione, adottando però un carattere di stampa diverso: il corsivo.
Il lavoro della Commissione ha portato da un lato alla cancellazione o alla modifica di alcuni usi in precedenza riconosciuti e dall'altro all'inserzione di nuovi usi ormai consolidati nel tempo. La maggior parte degli usi contenuti nella raccolta del 1995 è stata però confermata.
Del risultato conseguito va attribuito il merito alla competenza e all'impegno profusi dai componenti della Commissione provinciale, nonchè alla collaborazione fornita da Comuni e Associazioni di categoria.

Il ruolo delle Camere di commercio nelle nuove dinamiche giuridiche di Ugo Ruffolo (ordinario di Diritto civile Univesità degli Studi di Bologna)

Le Camere di commercio sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza (di regola, quella provinciale), funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali (art.1 L.580/1993)... Ai fini che qui ci occupano, rileva l'art. 9 delle Preleggi: “Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria”.
La consuetudine è dunque una fonte non scritta e una fonte-fatto. Mentre non sono ammesse consuetudini contra legem, sono invece fonti del diritto la consuetudine secondum legem e la consuetudine praeter legem operanti nelle materie non regolate da norme di legge o regolamento. Di norma, dunque, legge e regolamento prevalgono sugli usi normativi con una significativa eccezione in materia di lavoro, laddove è espressamente previsto quanto segue (art. 2078 c.c.): “in mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi”. Dagli usi normativi si distinguono gli usi negoziali, i quali non sono fonti del diritto. Essi consistono in prassi generalizzate del mondo degli affari applicate in modo costante dalla generalità degli operatori in un dato settore ecocomico o in una certa zona. Gli usi normtivi possono avere – e difatti hanno – ad oggetto molteplici materie. Gli usi negoziali si applicano a prescindere dal fatto (e dalla prova) che le parti li abbiano conosciuti e voluti ...Come chiarito dalla giurisprudenza tanto gli usi normativi quanto quelli negoziali devono essere provati da chi ne allega l'essistenza, non avendo il giudice l'obbligo di conoscerli. In tal caso, comunque, soccorre la presunzione di esistenza dovuta alla pubblciazione di essi da parte delle Camere.
La questione della natura, normativa o meramente negoziale di un uso è stata al centro di una recente vicenda giudiziaria di estrema rilevanzza: quella della inveterata prassi bancaria di praticare l'anatocismo sugli interessi passivi a carico dei correntisti per decenni considerata legittima dalla giurisprudenza e solo dal 1999 reputata invece illegittima. Nel 1999 la Suprema Corte ha capovolto l'orientamento fino ad allora vigente affermando la nullità della clausola, contenuta in un contratto bancario, che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria... Per affermare che l'anatocismo costituisce applicazione di uso normativo non è sufficiente rilevare che esso trova generale applicazione nei rapporti tra istituti di credito e clienti. Esso non  è affidabile alla sola costanza e generalità di una prassi; deve essere anche sostanziato dalla convinzione o consapevolezza di attuare una regola vertente su materia giuridicamente rilevante per la natura delle situazioni da disciplinare. E tale convinzione non deve essere unilaterale, ma costituire opinione comune dei contraenti . Nell'ambito dei contratti bancari mancano elementi idonei a  ravvisare tale elemento. L'origine dell'espressione lex mercatoria risale al diritto che regolava i rapporti mercantili medievali, creato dagli stessi mercanti grazie agli statuti delle potenti corporazioni mercantili. Oggi lo stesso termine indica un diritto creato dalla classe imprenditoriale onde disciplinare in modo uniforme, al di là dei confini nazionali, i traffici che si instaurano entro l'unità economica dei mercati sempre più globalizzati. La nuova lex mercatoria riesce a superare la discontinuità giuridica degli ordinamenti nazionali grazie alla diffusione internazionale di modelli contrattuali standard (si pensi al leasing, al factoring, al performance bond...), all'uniforme osservanza di particolari pratiche del ceto imprenditoriale nonché alla giurisprudenza delle camere arbitrali internazionali. In tale ottica gli usi del commercio internazionale si configurerebbero quali usi normativi, ma tale affermazione risulta opinabile, potendosi ben trattare di semplici usi contrattuali. In definitiva tali usi risultano vincolanti in quanto di tratta di clausole (non scritte) del contratto, sulla cui osservanza l'altro contraente fa legittimo affidamento. Seppure la portata internazionale uniforme della lex mercatoria arrechi alla stessa una forte valenza persuasiva, ciò non toglie che essa resti pur sempre una pratica contrattuale, vincolante nei singoli Stati alla stregua dei principi contrattuali.

L'importanza del nuovo codice nei traffici marittimi e nelle attività portuali di Roberto Ridolfi, presidente dell'Ordine degli avvocati di Ravenna

I settori dei traffici marititmi e delle attività portuali sono quelli in cui gli usi nella provincia di Ravenna trovano la maggiore applicazione. Nel settore delle fonti del diritto della navigazione gli usi hanno una funzione particolarmente rilevante. L'uso in navigazione infatti assume una sfera di operatività più vasta di quella che gli è normalmente riservata nel sistema generale del nostro diritto sia in virtù del carattere di autonomia e specialità del diritto della navigazione sia perchè in alcuni casi (art.468 sui contratti di utilizzazione delle navi addette alla navigazione interna) gli è attribuita addirittura la prevalenza sulle norme di legge dello stesso diritto speciale.
Vi sono usi che hanno fatto la storia e la fortuna del porto di Ravenna. A cominciare dalla definizione di “porto di Ravenna” contenuta nei contratti di trasporto. Secondo l'uso vigente nel 1951 veniva riferita agli effetti del traffico esclusivamente alla darsena di città e agli effetti della navigazione a tutto il corso del canale. Questa distinzione resistette a lungo mentre la progressiva installazione lungo il corso del canale dei nuovi stabilimenti industriali fece sì che la revisione del 1965 modificò l'estensione della nozione di “porto di Ravenna” a tutto il canale e quindi ovviamente a tutti i nuovi bacini o darsene operanti sul suo corso.
Si può dire che gli usi hanno accompagnato e accompagnano lo sviluppo del nostro porto. Un'altra prassi usuale nel porto di Ravenna in cui c'è un frequente ricorso all'uso  del sequestro di nave da parte dei ricevitori che vengono ritenuti piuttosto “aggressivi” è quella di liberare la nave mediante semplice dichiarazione del sequestrante o del suo procuratore difensore. Anche questo è un uso non sritto ma tuttora vigente che ci viene un po' invidiato da altri porti.

 

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