Turchia, disposizioni inerenti i Certificati di origine
Il Ministero del commercio turco, con nota inviata alla Commissione europea il 22 giugno 2021, chiarisce nuovamente che le merci provenienti dall'UE accompagnate da certificato AT.R non sono assoggettate alla richiesta di un ulteriore certificato di origine
Il Ministero del commercio turco, con nota inviata alla Commissione europea il 22 giugno 2021, conferma quanto già stabilito con una modifica al regolamento doganale turco dell'1 gennaio 2021 e cioè che le merci provenienti dall'UE accompagnate da certificato AT.R non sono assoggettate alla richiesta di un ulteriore certificato di origine
Con una nuova comunicazione all'Amministrazione doganale turca dello scorso 18 giugno 2021, invita le Dogane a limitare la richiesta di certificati di origine ai pochi casi inerenti merci assoggettate a particolari misure restrittive di politica commerciale, laddove fosse necessaria documentazione di supporto ulteriore per seri e fondati dubbi sull'origine dei beni (dall’art.47 della Decisione n. 1/95 dell’Unione Doganale tra la Turchia e il Consiglio di Associazione della UE).
E' importante sottolineare che, su richiesta dell'impresa, è comunque possibile il rilascio di certificati di origine a destinazione Turchia, ma, come evidenziato sopra, tali certificati non sono di norma necessari per l'esecuzione delle operazioni doganali di importazione, mentre per beneficiare del trattamento daziario preferenziale, avendone i requisiti, è necessario produrre il certificato AT.R.
Nel corso degli incontri a livello europeo era stato anche chiarito che la richiesta di specificare obbligatoriamente lo Stato membro dell'Unione poteva considerarsi altrettanto superata, ritenendo sufficiente, se del caso, la menzione "Unione europea".
Per ulteriori informazioni, vi invitamo a scrivere all'indirizzo commercio.estero@ra.camcom.it.