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Comunicazione indirizzo PEC: obbligo di regolarizzazione entro il 1^ottobre 2020 ai sensi art. 37 D.L.n.76/2020 convertito L. 11 settembre 2020 n. 120

— archiviato sotto:
pubblicato il 18/09/2020 08:30, ultima modifica 29/10/2020 15:36

Tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, ovvero che il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno regolarizzare la propria posizione con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio, in esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria, entro il 1^ ottobre 2020.

 

La mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa come prevista dall’art. 2630 delcodice civile, in misura raddoppiata, per le società (da 206 a 2.064 euro) , e come indicata dall’art.2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (da 30 a 1.548 euro).

Si ricorda che , al momento dell’iscrizione sia le imprese costituite in forma societaria che le imprese individuali hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio“domicilio digitale”.

L’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione priva dell’indicazione del domicilio digitale, sospenderà la pratica in attesa che essa sia integrata con l’informazione richiesta.

Si ricorda che l'adempimento e' assolutamente gratuito e si puo' effettuare con il sistema
"pratica semplice" e la propria firma digitale a partire da questo indirizzo https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action con tre soli click.

 

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