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Comitato Imprenditoria Femminile

pubblicato il 18/01/2008 10:55, ultima modifica 06/11/2013 11:39

Regolamento comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile. Allegato alla delibera n. 158 del Verbale di Giunta del 28/10/2013

ART. 1
Presso la Camera di Commercio di Ravenna è istituito ed ha la propria sede il Comitato per la
promozione dell’Imprenditoria Femminile. L’Ente Camerale fornisce i mezzi e il personale
necessari al suo funzionamento.
ART. 2
Il ruolo del Comitato è quello di sviluppare iniziative e avanzare proposte alla Giunta Camerale su
ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile al fine di programmare e
promuovere politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità. Le finalità politiche di fondo
corrispondono all’esigenza di dare voce e tradurre in atti le attese e i bisogni delle donne
imprenditrici della provincia e costruire così un rapporto più forte tra esse e la Camera di
Commercio.
ART. 3
Al Comitato per l’Imprenditoria Femminile sono attribuiti i seguenti compiti:
- contribuire attivamente alla elaborazione della programmazione e alle attività camerali, con
particolare riferimento alle materie riguardanti le condizioni di vita e di lavoro delle donne in
rapporto all’assetto economico-sociale della provincia;
- promuovere iniziative per la soluzione concreta dei problemi affrontati e per l’attuazione dei
programmi;
- promuovere indagini conoscitive sui problemi da affrontare per consentire un pieno inserimento
delle donne nella vita economico-sociale;
- curare la raccolta e la diffusione di materiale bibliografico e documentario;
- favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile;
- promuovere la formazione imprenditoriale e professionale delle donne imprenditrici;
- facilitare l’accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione
femminile;
- favorire la qualificazione imprenditoriale;
- promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei
vari settori economici.
Il Comitato fornisce le opportune informazioni sulle iniziative assunte, curandone la diffusione. Il
Comitato predispone entro il 15 ottobre di ogni anno una relazione per la Giunta Camerale
contenente la specifica illustrazione delle attività svolte nonché il programma delle iniziative che
suggerisce per l’anno successivo con il preventivo di spesa. Il Comitato può richiedere agli uffici
della Camera di Commercio i documenti necessari per l’assolvimento dei propri compiti
istituzionali, fermo restando il dovere alla riservatezza in ordine alle informazioni ed ai dati
acquisiti. Il Comitato inoltre promuove ogni altra iniziativa che consenta di sollecitare una più
consapevole partecipazione della donna alle problematiche riguardanti la collettività,
trasmettendone le istanze all’Ente Camerale e agli Enti e Organismi interessati.
ART. 4
Il Comitato è composto da rappresentanti designati dalle Associazioni di categorie economiche più
rappresentative della provincia e dalle Organizzazioni Sindacali e dei Consumatori. La
composizione non può essere inferiore ad un minimo di 11 componenti tra i quali è previsto almeno
un rappresentante del Consiglio Camerale. Possono essere invitati a partecipare ai lavori del
Comitato i Consiglieri Camerali nonché esperti e rappresentanti di categorie professionali
interessate alle materie che formano oggetto della discussione.
Il Comitato dura in carica tre anni.
ART. 5
La Presidente e la Vice Presidente del Comitato sono elette dal Comitato stesso nella sua prima
riunione con maggioranza semplice. La Presidente presiede le riunioni ed in caso di sua assenza o
impedimento è sostituita dalla Vice Presidente.
ART. 6
Le riunioni sono convocate dalla Presidente del Comitato, di propria iniziativa o su richiesta di un
terzo dei componenti , di norma presso la Sede Camerale. Le sedute del Comitato non sono
pubbliche; esse sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei
componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Di esse vengono redatti
appositi verbali. Il giorno di convocazione e l’ordine del giorno dei lavori del Comitato sono
stabiliti dalla Presidente e comunicati al Presidente della Camera di Commercio.
ART. 7
Il Comitato prende le decisioni indicando anche il risultato dell’eventuale votazione in proposito.
Dei voti contrari sarà dato atto nel verbale di seduta, eventualmente con la rispettiva motivazione,
perché la Giunta Camerale possa tenerne conto nella determinazione da adottare sugli ordini del
giorno proposti.
ART. 8
Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario o impiegato camerale
espressamente nominato dal Segretario Generale.
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