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Giunta camerale

pubblicato il 03/01/2013 17:34, ultima modifica 03/01/2013 17:34

Allegato A) alla Deliberazione di Giunta n. 177 del 29.11.2012

Articolo 1 - La Giunta camerale

  1. La Giunta camerale è l'organo esecutivo collegiale della Camera di commercio ed è composta da un numero di consiglieri, compreso il Presidente, che la presiede, non superiore ad un terzo del numero dei componenti del Consiglio secondo quanto previsto dallo Statuto delle imprese, L. n. 180 del 15 novembre 2011, e dalla normativa sugli organi collegiali camerali vigente.
    Dei componenti di Giunta almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
    La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
  2. La Giunta camerale:
    1. elegge nel proprio seno il Vice-Presidente ed adotta il proprio regolamento interno;
    2. predispone la relazione previsionale e programmatica, il preventivo, le sue variazioni e il bilancio d’esercizio per l'approvazione del Consiglio camerale;
    3. predispone le relazioni al preventivo ed al bilancio d’esercizio;
    4. approva il budget direzionale e sue variazioni comportanti maggiori oneri complessivi;
    5. adotta il sistema di misurazione e valutazione della performance, previsto dall’art. 32 del Regolamento degli uffici e dei servizi;
    6. verifica l’andamento della performance rispetto agli obiettivi definiti nei documenti di programmazione;
    7. adotta il piano della performance e il programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
    8. predispone la relazione sulla performance, per l'approvazione del Consiglio camerale;
    9. adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività, per il controllo sul raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la gestione delle risorse;
    10. approva, su proposta del Segretario Generale, la pianta organica, il fabbisogno annuale e triennale del personale e l’organigramma dei servizi dell’Ente;
    11. predispone la relazione previsionale e programmatica, il preventivo, le sue variazioni e il bilancio d’esercizio per l'approvazione del Consiglio camerale;
    12. delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestione di aziende e servizi speciali, nomina i sui rappresentanti all'interno di essi, e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;
    13. nomina gli amministratori dell'azienda speciale secondo i criteri e modalità stabiliti nello statuto dell'Azienda;
    14. delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione territoriale di competenza o la loro soppressione;
    15. riferisce al Consiglio, a scadenze programmate e nell'ambito delle modalità previste dal regolamento, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del piano annuale e pluriennale.
    16. nomina o designa i rappresentanti nei vari organismi esterni scegliendoli, con criteri di competenza e professionalità, di norma tra i Consiglieri camerali o i funzionari camerali.
  3. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività della Camera di Commercio previste dalla legge 580/93 e dallo Statuto, che non rientri nelle competenze riservate dalla legge e dallo Statuto al Consiglio o al Presidente, gli atti di competenza della Giunta stessa che possono essere adottati straordinariamente e per motivi di urgenza dal Presidente, fermo restando che non rientrano nei poteri d’urgenza del Presidente gli atti sottoposti al regime della vigilanza di cui all’articolo 4 della legge 580/93.

 

Articolo 2 - Deliberazioni d'urgenza con i poteri del Consiglio

  1. In casi d'urgenza la Giunta delibera sulle materie di competenza del Consiglio camerale.
  2. La deliberazione deve recare nell'oggetto la specifica dicitura "delibera d'urgenza della Giunta con i poteri del Consiglio camerale" e nel preambolo devono essere espressamente indicati i presupposti d'urgenza.
  3. In tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

 

Articolo 3 - Attribuzioni del Presidente

  1. Il Presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, convoca e presiede la Giunta camerale, ne dirige e regola le sedute e la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme dello Statuto e del presente regolamento: pone, secondo l'ordine del giorno le questioni sulle quali la Giunta camerale è chiamata a deliberare; proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze, le scioglie nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
  2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vice-presidente.

 

Articolo 4 - Prima adunanza della Giunta camerale

  1. La prima adunanza della Giunta camerale si tiene su convocazione del Presidente entro quindici giorni dall'elezione.
  2. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quelle immediatamente successive, la Giunta camerale procede all’elezione del Vice-presidente della Camera di commercio.

 

Articolo 5 - Elezione del Vice-Presidente

  1. La Giunta camerale nomina tra i suoi membri il Vice-Presidente.
  2. Ciascun membro della Giunta può esprimere nell'elezione una sola preferenza. In caso di parità di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio.
  3. Il Presidente procede alla proclamazione del Vice-Presidente eletto nel corso della medesima seduta.

 

Articolo 6 - Riunioni della Giunta camerale

  1. La Giunta camerale si riunisce secondo le modalità sancite dallo Statuto e dal presente regolamento.
  2. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

 

Articolo 7 - Convocazione della Giunta camerale

  1. La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente della Camera di Commercio che ne determina l'ordine del giorno. La convocazione avviene mediante avviso, anche via fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, telegramma o con qualsiasi mezzo che assicuri e comprovi il ricevimento e spedito almeno sette giorni prima della seduta di Giunta. La consegna degli avvisi viene fatta nel domicilio comunicato.
  2. Può inoltre essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno due giorni prima della seduta.
  3. Gli elenchi degli argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno sono comunicati ai membri della Giunta con avvisi da consegnarsi anche via fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, telegramma, o con qualsiasi mezzo che assicuri e comprovi il ricevimento.
  4. Ulteriori argomenti urgenti ma non iscritti all'ordine del giorno e non oggetto di integrazione dello stesso, potranno essere discussi ed approvati dalla Giunta con la presenza di tutti i componenti.
  5. Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del Presidente della Camera di commercio, quindi le proposte dei membri della Giunta.

 

Articolo 8 - Pubblicazione dell'ordine del giorno, deposito di atti e documenti

  1. L'elenco degli argomenti da trattarsi dalla Giunta camerale deve essere, a cura del Segretario Generale, o funzionario da lui delegato, pubblicato nei termini prescritti all'albo camerale informatico all'interno del sito istituzionale.
  2. Presso la Segreteria della Camera di commercio sono raccolti a disposizione dei componenti della Giunta 48 ore prima della seduta, gli atti e documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.
  3. Tale termine è ridotto a 24 ore nel caso di convocazione d'urgenza.

 

Articolo 9 - Numero legale

  1. Le riunioni della Giunta camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni, ad eccezione dei casi in cui è previsto dalla legge, 4 dallo statuto o dal regolamento un diverso quorum sono assunte a maggioranza dei presenti. Non è ammessa delega di voto.
  2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione della seduta in corso.
  3. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I membri di Giunta sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma di presenza e ad informare la presidenza in caso di allontanamento dall'aula; in tal caso si verbalizza solo l’allontanamento definitivo.

 

Articolo 10 - Pubblicità delle sedute

  1. Nessuno può avere accesso nell'Aula della Giunta camerale all'infuori del Presidente, dei membri di Giunta, dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti, del Segretario Generale, salvo le persone delle quali sia stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente in considerazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
  2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

 

Articolo 11 - Segretario della Giunta camerali

  1. Il Segretario Generale della Camera di commercio è segretario della Giunta camerale. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Segretario sono svolte dal dirigente che ne esercita le funzioni vicarie.
  2. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del vicario, le funzioni di segreteria dell'organo sono attribuite al membro della Giunta più giovane d'età.
  3. Il Segretario Generale o chi lo sostituisce non può svolgere la funzione di Segretario della Giunta camerale nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità. In tali ipotesi il Segretario Generale o chi lo sostituisce ha l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze e le funzioni di Segretario, limitatamente alla trattazione dei relativi affari, sono svolte dal membro di Giunta camerale più giovane di età.

 

Articolo 12 - Redazione e approvazione del processo verbale

  1. Di ogni seduta della Giunta camerale è redatto processo verbale a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce.
  2. La Giunta camerale può stabilire che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.
  3. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti.
  4. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
  5. Il verbale è letto nell'adunanza della Giunta camerale successiva a quella cui si riferisce. E’ dato per letto se anticipatamente depositato o inviato, 2 giorni prima, presso la segreteria a disposizione dei componenti di Giunta.
  6. Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei componenti presenti.
  7. Il verbale della Giunta e le relative delibere vengono pubblicati all’Albo camerale informatico all'interno del sito istituzionale per la durata di sette giorni, trascorso tale termine le deliberazioni divengono esecutive.
  8. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

 

Articolo 13 - Comunicazioni del Presidente

  1. Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente:
    1. dà le comunicazioni che sono di interesse della Giunta medesima;
    2. comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse della Giunta camerale, nonché le risposte alle richieste di notizie e chiarimenti formulate dai membri di Giunta.

 

Articolo 14 - Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

  1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.
  2. Su proposta del Presidente della Camera di commercio o di uno dei membri di Giunta può essere deliberato il prelievo di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno oppure l’anticipazione o la posticipazione di uno o più di essi.
  3. La discussione generale sull'argomento o proposta all'ordine del giorno inizia con la relazione del Presidente, del primo dei membri proponenti, ovvero di un componente di Giunta o del Segretario Generale su invito del Presidente.
  4. Il Presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.
  5. La parola è concessa secondo l'ordine delle richieste. E' consentito lo scambio di turno tra i membri di Giunta che hanno chiesto la parola. Non può essere concessa la parola durante le votazioni.
  6. Presidente, dopo che hanno parlato tutti gli iscritti e, se del caso, il proponente, dichiara chiusa la discussione.

 

Articolo 15 - Sistemi di votazione

  1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta. Normalmente si adotta la forma palese.
  2. Sia alla votazione palese che alla votazione per scrutinio segreto può procedersi mediante procedimento elettronico.
  3. Di ogni votazione è fatta menzione nel verbale della seduta.
  4. Il voto è sempre personale; non sono ammesse deleghe.

 

Articolo 16 - Votazione palese

  1. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.
  2. Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente.
  3. Nelle votazioni a scrutinio palese in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  4. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova.

 

Articolo 17 - Votazione per appello nominale

  1. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno tre componenti della Giunta o per determinazione del Presidente.
  2. Il Presidente indica preventivamente il significato del “sì” e del “no”.
  3. L’appello nominale è fatto dal Segretario seguendo l’ordine alfabetico dei consiglieri, ciascuno dei quali deve rispondere soltanto “sì” o “no” ovvero “astenuto”. Esaurito l’appello si fa la chiamata di coloro che non sono risultati presenti.

 

Articolo 18 - Votazione per scrutinio segreto

  1. Si fa ricorso allo scrutinio segreto quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti di Giunta o nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.
  2. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede sigillate dal Segretario Generale da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale.
  3. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei membri di Giunta che si siano astenuti.
  4. Chiusa la votazione, il Presidente e il Segretario effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente proclama il risultato.
  5. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da un membro della Giunta e dal Segretario Generale e sono conservate, in plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dagli stessi, nell’archivio della Camera di commercio, le altre vengono distrutte seduta stante a cura degli scrutatori.
  6. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente della Camera di commercio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.

 

Articolo 19 - Diritto di visione ed informazione dei membri di Giunta sull'attività amministrativa della Camera di commercio

  1. I membri di Giunta camerale nell'esercizio delle loro funzioni hanno diritto di ricevere tutte le informazioni relative all'attività amministrativa della Camera di commercio ed allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di pertinenza e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.
  2. Possono pure rivolgere al Presidente della Camera di commercio proposte e raccomandazioni scritte o verbali per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.

 

Articolo 20 – Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva

  1. Vi è questione pregiudiziale quando la questione posta da uno o più membri di Giunta camerale, conduca, per motivi di fatto o di diritto, ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
  2. Vi è proposta di sospensiva quando la proposta di uno o più membri di Giunta camerale comporti la sospensione od il rinvio ad altra seduta dell'esame dell'argomento in trattazione.
  3. La questione pregiudiziale e la proposta di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda alla votazione dell'oggetto al quale si riferiscono.

 

Articolo 21 – Mozione d’ordine

  1. La mozione d’ordine consiste:
    1. nel richiamo verbale volto ad ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservati la legge, lo statuto ed il presente regolamento;
    2. in una proposta attinente l’organizzazione dei lavori.
  2. Nel caso previsto sub a) il Presidente decide senza discussione, sentito il Segretario generale. Nel caso sub b) è facoltà del Presidente, sentito il Segretario generale, decidere autonomamente o mettere la proposta in votazione.
  3. La mozione d’ordine può essere presentata da ogni membro della Giunta in apertura di seduta o nel corso della discussione. Una mozione su cui il Presidente o la Giunta si siano già pronunciati non può essere ripresentata nel corso della seduta o della discussione dello stesso argomento.

 

Articolo 22 - Relazione annuale dei rappresentanti della Camera di commercio presso enti

  1. Le persone nominate a rappresentare la Camera di commercio presso Aziende speciali, enti, consorzi, comitati, commissioni, associazioni e simili, su richiesta della Giunta, sono tenute a presentare, sulle relative attività, una relazione alla Giunta stessa, alla quale può seguire l’audizione per chiarimenti e specificazioni.

 

Articolo 23 - Adempimenti successivi all'approvazione e modifiche al regolamento

  1. Il presente regolamento è comunicato al Consiglio camerale nella prima seduta successiva all'approvazione.
  2. La Giunta camerale approva il presente regolamento e vi apporta modifiche ed integrazioni con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e provvede, conseguentemente, alla comunicazione di cui al precedente comma.


Articolo 24 - Norme di rinvio

  1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento valgono le norme della legge sulle Camere di commercio, i relativi regolamenti di attuazione, le norme dello Statuto e, in quanto applicabili, le norme del regolamento del Consiglio.

 

Articolo 25 - Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all’Albo della Camera di commercio per la durata di 15 giorni.
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