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Consiglio camerale

pubblicato il 03/01/2013 17:15, ultima modifica 16/10/2017 12:21

Allegato a) alla deliberazione n. 35 del verbale di Consiglio del 28.10.2013

Articolo 1 - Funzioni del Consiglio camerale

  1. Il Consiglio camerale determina l’indirizzo generale della Camera di commercio, ne controlla l’attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
  2. Il Consiglio ha le seguenti funzioni:
    1. determina gli indirizzi generali, predispone ed approva il programma pluriennale di attività, nonché i relativi aggiornamenti annuali;
    2. su proposta della Giunta camerale delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il bilancio d’esercizio;
    3. approva la relazione previsionale e programmatica, corredata al bilancio preventivo, e aggiorna annualmente il programma pluriennale;
    4. approva la relazione sulla performance;
    5. approva il preventivo economico e il bilancio di esercizio dell’Azienda Speciale, quali allegati al preventivo e al bilancio d’esercizio camerali;
    6. formula proposte ed osservazioni volte a concorrere alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni della provincia, dell’Amministrazione Provinciale, della Regione, dello Stato e dell’Unione Europea;
    7. predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;
    8. adotta i regolamenti espressamente richiamati nello Statuto e comunque quelli relativi allo svolgimento delle proprie funzioni;
    9. elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta;
    10. nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi e nell’ambito di quanto previsto dalla legge 580/93;
    11. delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di commercio in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni;
    12. adempie a ogni altra funzione prevista dalle normative comunitarie, dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente statuto.

    Inoltre, il Consiglio, nel rispetto dello Statuto:
    • approva i regolamenti che hanno valenza esterna, ai sensi della legge 191/98 (che ha modificato le leggi n. 59/97 e n. 127/97) e successive modificazioni;
    • esprime parere nei casi previsti dall’art. 1 comma 2 del regolamento della Giunta camerale;
    • approva il Regolamento della Consulta provinciale dei liberi professionisti.

 

Articolo 2 - Insediamento del Consiglio camerale

  1. La prima adunanza del Consiglio camerale si tiene nel giorno fissato nel decreto del Presidente della Giunta regionale pubblicato e comunicato ai consiglieri con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione dell'art. 12, terzo comma, della legge n. 580 del 1993 con all’ordine del giorno la nomina del Presidente.

 

Articolo 3 - Adempimenti della prima adunanza

  1. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede, all’elezione del Presidente della Camera di commercio e, in separata seduta, della Giunta camerale in separate votazioni.
  2. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal componente più anziano d'età.

 

Articolo 4 - Elezione del Presidente e della Giunta camerale

  1. Il Consiglio camerale elegge nel suo seno il Presidente della Camera di commercio nel rispetto della legge, dello statuto e del regolamento.
  2. Prima della votazione si procede alla proposizione delle candidature sulla base di linee programmatiche.
  3. Nel caso in cui debba procedersi ad una nuova seduta del Consiglio per l'elezione del Presidente la convocazione dello stesso è sottoscritta dal Consigliere più anziano di età.
  4. Nella riunione immediatamente successiva all'elezione del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso, il Consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione dei componenti della Giunta camerale secondo le previsioni del regolamento di esecuzione dell'art. 12, terzo comma, della l. n. 580 del 1993.
  5. Il numero di preferenze che ciascun consigliere può esprimere nella elezione dei membri della Giunta è di tre. In caso di parità di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.
  6. Il Presidente procede alla proclamazione degli eletti nel corso della medesima seduta.

 

Articolo 5 - Attribuzioni del Presidente della Camera di commercio, in qualità di Presidente del Consiglio camerale

  1. Il Presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, pone, secondo l’ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; dirige e regola la discussione; proclama il risultato delle votazioni: Ha facoltà di sospendere le riunioni e di sciogliere nei casi di esaurimento dell’ordine del giorno. Attiva le Commissioni consiliari costituite.
  2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vice-Presidente eletto dalla Giunta camerale secondo le norme dello statuto.
  3. Qualora sia assente o impedito anche il Vice-Presidente la presidenza del Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano di età.

 

Articolo 6 - Riunioni del Consiglio

  1. Il Consiglio camerale si riunisce secondo le modalità dello statuto.
  2. Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria entro il mese di giugno per l’approvazione del bilancio d’esercizio, entro il mese di luglio per l’aggiornamento del preventivo economico, entro il mese di ottobre per l’approvazione della relazione previsionale e 3 programmatica ed entro il mese di dicembre per l’approvazione del preventivo economico.
  3. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria quando lo richiedano, secondo le modalità di cui al successivo articolo, il Presidente della Camera di commercio, o la Giunta camerale, o almeno un quarto dei Consiglieri, con l’indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

 

Articolo 7 - Convocazione del Consiglio

  1. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Camera di commercio almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, con avviso contenente l'ordine del giorno, anche mediante fax, posta elettronica certificata o telegramma o con qualsiasi mezzo che ne assicuri e comprovi il ricevimento.
  2. La convocazione del Consiglio è disposta su richiesta del Presidente della Camera di commercio o della Giunta camerale, o per domanda motivata di almeno un quarto dei Consiglieri in carica con specifica indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
  3. Gli elenchi degli argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno sono comunicati ai Consiglieri con avvisi da consegnarsi nelle modalità stabilite dal comma primo non oltre le 24 ore precedenti.
  4. Nei casi di urgenza la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti può aver luogo anche cinque giorni prima.
  5. La consegna degli avvisi viene fatta nel domicilio eletto.
  6. Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del Presidente della Camera di commercio, della Giunta camerale, quindi le proposte delle Commissioni consiliari e dopo le proposte dei singoli Consiglieri. Le proposte non discusse nel corso di una seduta sono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo diversa disposizione del Presidente.

 

Articolo 8 - Pubblicazione dell'ordine del giorno

  1. L'elenco degli oggetti da trattarsi dal Consiglio deve essere, a cura del Segretario Generale, pubblicato nei termini prescritti all'albo camerale informatico all’interno del sito istituzionale.

 

Articolo 9 - Deposito di atti e documenti

  1. Presso la segreteria generale della Camera di commercio sono raccolti a disposizione dei consiglieri 48 ore prima della seduta, gli atti e documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.
  2. Tale termine è ridotto a 24 ore nel caso di convocazione d'urgenza.

 

Articolo 10 - Numero legale

  1. Le riunioni del Consiglio camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni, ad eccezione dei casi in cui è previsto dalla legge, dallo statuto o dal regolamento un diverso quorum, sono assunte a maggioranza dei presenti.
  2. Non si contano tra i votanti coloro che, pur essendo presenti, hanno dichiarato di astenersi dalla votazione; vengono invece calcolati nel numero dei votanti le schede bianche ed i voti invalidi.
  3. La mancanza del numero legale comporta la sospensione della seduta in corso.
  4. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I Consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma di presenza e ad informare la presidenza in caso di allontanamento dall'aula; in tale evenienza occorre verbalizzare solo l’allontanamento definitivo.

 

Articolo 11 - Decadenza dei Consiglieri per mancata partecipazione alle sedute

  1. I Consiglieri devono comunicare alla segreteria generale, in tempo utile, i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio camerale.
  2. Decadono dalla carica i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a quattro sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è dichiarata dal Consiglio, sentiti gli interessati con preavviso di dieci giorni. Il Presidente provvede alle comunicazioni di rito.

 

Articolo 12 - Diritti e doveri dei Consiglieri

  1. I Consiglieri camerali rappresentano la comunità economica locale della provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
  2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal presente regolamento ha diritto di:
    1. esercitare iniziative per tutti gli atti di competenza del Consiglio camerale;
    2. presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
    3. intervenire nelle discussioni del Consiglio;
    4. ottenere dal Segretario Generale e dai dirigenti della Camera, nonché dagli enti, dalle aziende e dalle società dipendenti o collegate, copie di atti, documenti e informazioni, indicando la motivazione, qualora siano utili e pertinenti rispetto all’espletamento del proprio mandato, essendo tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Tali richieste verranno prevalentemente assolte con modalità telematiche e non dovranno intralciare il lavoro degli uffici.
  3. Il consigliere ha diritto all’indennità di carica stabilita dal Consiglio secondo i criteri e le modalità previste dalla legge.
  4. I Consiglieri devono informare il Presidente degli eventuali procedimenti penali a proprio carico come indiziati o imputati di reato o di eventuali proposte per l'applicazione, nei loro confronti, di una misura di prevenzione.

 

Articolo 13 - Aula del Consiglio camerale

  1. Le sedute del Consiglio camerale non sono pubbliche e si tengono di norma nella sede della Camera di commercio.
  2. Per comprovate ragioni d'interesse della Camera di commercio il Consiglio camerale, può tenere proprie sedute in altra sede da indicare espressamente nell'avviso di convocazione.

 

Articolo 14 - Segretario del Consiglio camerale

  1. Il Segretario Generale della Camera di commercio è segretario del Consiglio camerale. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Segretario sono svolte dal dirigente che ne esercita le funzioni vicarie.
  2. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del vicario, le funzioni di segreteria dell'organo sono attribuite al Consigliere più giovane d'età.
  3. Il Segretario Generale o chi lo sostituisce non può svolgere la funzione di Segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità. In tali ipotesi il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale hanno l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze e le funzioni di Segretario sono svolte dal Consigliere camerale più giovane di età limitatamente alla trattazione dei relativi affari.

 

Articolo 15 - Redazione e approvazione del processo verbale

  1. Di ogni seduta del Consiglio camerale è redatto processo verbale a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce con l’indicazione dei presenti e degli assenti.
  2. Il Consiglio può stabilire che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.
  3. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti.
  4. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
  5. Il verbale è letto nell'adunanza del Consiglio successiva a quella cui si riferisce ed approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. E’ dato per letto se anticipatamente depositato, due giorni prima, presso la segreteria a disposizione dei Consiglieri.
  6. Ogni consigliere può chiedere la parola per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso o per fatto personale.
  7. Il verbale del Consiglio e le relative delibere vengono pubblicati all’Albo Camerale informatico all’interno del sito istituzionale per la durata di sette giorni; trascorso tale termine le deliberazioni divengono esecutive. Il Consiglio, tuttavia, può disporre, caso per caso, che la pubblicazione venga omessa o ritardata. In tal caso la deliberazione deve indicare la data della sua esecutività.
  8. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

 

Articolo 16 - Nomina degli scrutatori

  1. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni, il Consiglio, su proposta del Presidente della Camera di commercio, designa gli scrutatori.

 

Articolo 17 - Comunicazioni del Presidente

  1. Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente:
    1. dà le comunicazioni che sono di interesse del Consiglio;
    2. comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio, nonché le risposte alle richieste di notizie e chiarimenti formulate dai Consiglieri.
  2. Il Presidente può dare la parola ai singoli Consiglieri per comunicazioni urgenti.

 

Articolo 18 - Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

  1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.
  2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno.
  3. L'iniziativa delle proposte, oltre che al Presidente della Camera di commercio, compete alla Giunta camerale ed ai singoli Consiglieri secondo le previsioni di legge e dello statuto.
  4. Su proposta del Presidente della Camera di commercio o di uno dei Consiglieri può essere deliberato il prelievo di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno oppure l’anticipazione o la posticipazione di uno o più di essi.

 

Articolo 19 - Illustrazione delle proposte - Discussione generale

  1. La discussione generale sull'argomento o proposta all'ordine del giorno inizia con la relazione di uno dei firmatari della proposta stessa. La proposta può essere illustrata anche mediante relazione scritta distribuita ai Consiglieri prima della discussione.
  2. Dopo la relazione e l'eventuale lettura del dispositivo della proposta di delibera, se richiesta da almeno uno dei Consiglieri, la parola è data al relatore o ai relatori della Commissione consiliare che ha esaminato l'argomento per comunicare l'orientamento della commissione stessa.
  3. Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri; qualora nessuno chieda la parola, si procede senz’altro alla votazione.

 

Articolo 20 - Facoltà di parola

  1. Nessuno può parlare al Consiglio se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, né può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.
  2. Il Presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.
  3. Non può essere concessa la parola durante le votazioni.

 

Articolo 21 - Ordine negli interventi dei Consiglieri

  1. La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste. E' consentito lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare.
  2. Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.

 

Articolo 22 - Sistemi di votazione

  1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese, segreta o per appello nominale qualora ne facciano richiesta almeno 5 Consiglieri. Normalmente si adotta la forma palese.
  2. Di ogni votazione viene redatto apposito verbale a firma del Presidente e del Segretario.
  3. Il voto è sempre personale; non sono ammesse deleghe.
  4. Sia alla votazione palese che alla votazione per scrutinio segreto può procedersi mediante procedimento elettronico.

 

Articolo 23 - Votazione palese

  1. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.
  2. Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente.
  3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  4. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova.
  5. Non è consentito l'ingresso in aula ai Consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.

 

Articolo 24 – Votazione per appello nominale

  1. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno 5 consiglieri o per determinazione del Presidente.
  2. Il Presidente indica preventivamente il significato del “sì” e del “no”.
  3. L’appello nominale è fatto dal Segretario seguendo l’ordine alfabetico dei consiglieri, ciascuno dei quali deve rispondere soltanto “sì” o “no” ovvero “astenuto”. Esaurito l’appello si fa la chiamata di coloro che non sono risultati presenti.

 

Articolo 25 - Votazione per scrutinio segreto

  1. E’ adottato lo scrutinio segreto quando ne facciano richiesta almeno sette Consiglieri nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.
  2. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede sigillate dagli scrutatori da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale.
  3. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si siano astenuti.
  4. Chiusa la votazione gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente proclama il risultato.
  5. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate, in plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dagli stessi, nell’archivio della Camera di commercio, le altre vengono distrutte seduta stante a cura degli scrutatori.
  6. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente della Camera di commercio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.

 

Articolo 26 - Dichiarazione di voto

  1. I Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto.
  2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.
  3. Nel caso che il Consigliere si astenga dalla votazione, perché portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.
  4. Iniziata la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.

 

Articolo 27 - Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni

  1. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge e lo statuto prescrivano una maggioranza speciale. Non è ammessa la delega di voto.
  2. Per l'elezione del Presidente della Camera di commercio è necessario, per i primi due scrutini il voto dei due terzi dei Consiglieri, e successivamente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
  3. Lo statuto della Camera di commercio e le sue eventuali modifiche, sono adottati dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.
  4. Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge.
  5. Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame del Consiglio nel corso della seduta.
  6. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.
  7. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula “Il Consiglio approva” o “Il Consiglio non approva”.

 

Articolo 28 – Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

  1. I consiglieri, nell’esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono presentare interrogazioni ed interpellanze su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita e l’attività della Camera di commercio; tali richieste devono essere formulate per iscritto in modo chiaro e conciso; il Presidente risponde per iscritto entro 15 giorni dalla presentazione, informandone succintamente il Consiglio nella prima seduta utile.
  2. I consiglieri possono, altresì, presentare mozioni per promuovere un dibattito politico- amministrativo su argomenti connessi a compiti dell’Ente o un giudizio sulla condotta o azione del Presidente della Camera di commercio o della Giunta camerale. Tali mozioni devono essere presentate per iscritto prima dell’inizio dei lavori del Consiglio o durante il corso degli stessi; le mozioni inerenti gli argomenti posti all’ordine del giorno sono discusse nella medesima seduta durante la trattazione dell’argomento a cui si riferiscono e le altre saranno oggetto di trattazione nella successiva riunione da tenersi entro venti giorni. Le mozioni, da sottoporre a votazione del Consiglio camerale, si intendono approvate a maggioranza dei presenti.

 

Articolo 29 - Commissioni camerali

  1. Le Commissioni camerali sono organi collegiali privi di poteri deliberativi, con il compito di pronunciarsi con parere consultivo e propositivo non vincolante.
  2. Le Commissioni durano in carica per l'intero mandato del Consiglio.
  3. Le Commissioni eleggono al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente.
  4. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche e non è richiesto un quorum legale per la loro validità; ai rispettivi componenti non spetta alcun gettone di presenza.

 

Articolo 30 - Relazione annuale dei rappresentanti della Camera di commercio presso enti

  1. Le persone nominate a rappresentare la Camera di commercio presso Aziende speciali, enti, consorzi, comitati, commissioni, associazioni e simili, su richiesta della Giunta, sono tenute a presentare, sulle relative attività, una relazione alla Giunta stessa, che ne informerà il Consiglio. Su tale relazione potrà aprirsi un dibattito.

 

Articolo 31 - Modifiche al regolamento

  1. Il Consiglio apporta modifiche ed integrazioni al presente regolamento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

 

Articolo 32 - Norme di rinvio

  1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento valgono le norme della legge sulle Camere di commercio, le norme dello statuto e dei regolamenti vigenti.

 

Articolo 33 - Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all’Albo della Camera di commercio per la durata di 15 giorni.

 

 

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