Normativa di riferimento
Decreto 13 ottobre 2016 n. 264
Il Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.
Il Dm 13 ottobre 2016 n. 264 fornisce criteri indicativi per dimostrare la sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di lavorazione come sottoprodotti e non come rifiuti.
In particolare, l’articolo 10 del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, rubricato “Piattaforma di scambio tra domanda e offerta”, dispone che:
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, e per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.
2. Nell'elenco è indicata, all'atto dell'iscrizione, oltre alle generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività. 3. L'elenco di cui al presente articolo è pubblico ed è consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato”. L’articolo 4, comma 3, richiamato, quindi, prevede che: “Il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
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