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Sistema Informatico di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti - SISTRI

pubblicato il 19/01/2010 17:55, ultima modifica 10/01/2019 10:30

Dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135. LE CAMERE DI COMMERCIO INTERROMPONO QUINDI QUALSIASI ATTIVATA' LEGATA AL SISTRI. Fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente, enti ed imprese tenuti all’obbligo garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 nel testo previgente all’introduzione del SISTRI, con l’applicazione delle relative sanzioni previste dall’articolo 258 del medesimo testo. Rimane, quindi, confermato il sistema di tracciabilità cartacea articolato in: formulari, registri e MUD.

 

 

La legge 205/2018 (legge di bilancio) prevede la proroga a fine 2018 del periodo transitorio (previsto dal D.L. 101/2013) in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante questo periodo non si applicano le sanzioni per mancata o errata tenuta del registro cronologico o della scheda SISTRI . In sostanza quindi si continua ad applicarsi il doppio binario che prevede la tenuta dei registri in modalità cartacea e, per gli obbligati, anche con il sistema informatico. Rimangono immutate quindi le attività delle CCIAA e delle Sezioni Regionali che continueranno a rilasciare alle imprese i dispositivi trasmessi da SISTRI.

Gazzetta  Ufficiale testo

 


 

L'articolo 12 del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (mille proroghe) stabilisce che, fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, al fine di consentire la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante questo periodo non si applicano le sanzioni per mancata o errata tenuta del registro cronologico o della scheda SISTRI . Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario, le sanzioni per la mancata iscrizione o per il mancato pagamento del contributo sono ridotte del 50 per cento. In sostanza quindi sino al subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario (e comunque non oltre il 31/12/2017), continua ad applicarsi il cd. doppio binario che prevede la tenuta dei registri in modalità cartacea e, per gli obbligati, anche con il sistema informatico.

Gazzetta ufficiale testo

 

 

 

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Entreranno in vigore l'8 giugno 2016 le "Disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, contenute nel Decreto 30 marzo 2016, n. 78 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e pubblicate sulla G. U. n 120 del 24 maggio 2016. Si tratta del nuovo “Testo unico SISTRI" che mira a riordinare le norme che regolano il sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti, abrogando al contempo il D.M. n. 52/2011 che lo aveva istituito. Gazzetta ufficiale testo

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l Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210 (cd.mille proroghe) ha modificato il Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 prevedendo che fino al 31 dicembre 2016, al fine di consentire la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. In sostanza viene prorogato il cd. doppio binario, in base al quale i soggetti obbligati al SISTRI devono assicurare la tracciabilità dei rifiuti mediante il sistema costituito da registri, formulari e MUD. Durante questo periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Si ricorda che sono invece vigenti le sanzioni per omessa iscrizione e pagamento del contributo annuale.

 

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Fino al 31 dicembre 2015 imprese ed enti tenuti ad aderire al sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti saranno tenute a osservare una doppia registrazione dei rifiuti (prodotti, trasportati o ricevuti) sia cartacea, basata su registri e formulari, sia informatica, senza incorrere in sanzioni per eventuali irregolarità. Gli obblighi legati alla tracciabilità informatica dei rifiuti conviveranno quindi con i tradizionali adempimenti cartacei (Mud,formulari e registro carico e scarico). Non si applicheranno dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 le sanzioni relative alle omissioni e violazioni in materia di Sistri e le sanzioni amministrative accessorie. Al contrario dal 1° aprile 2015 scatteranno le sanzioni per mancata iscrizione e omesso pagamento del contributo Sistri previste dall'articolo 260 bis del D.lgs. 152/2006 che prevedono, in caso di rifiuti pericolosi, una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

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Il DM 24 aprile 2014 ridefinisce la platea di soggetti tenuti a iscriversi al SIstema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti (SISTRI).

Il 24 aprile 2014 il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Gian Luca Galletti ha firmato il Decreto Ministeriale che, in sintesi, dispone l’obbligo di aderire al SISTRI per i seguenti soggetti:
– enti e imprese che producono rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti (escluse le imprese agricole che conferiscono i rifiuti prodotti nei circuiti organizzati di raccolta);
– enti e imprese che raccolgono, trasportano, recuperano e/o smaltiscono rifiuti urbani in Campania.

Per imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi non obbligati ad aderire al SISTRI rimangono validi gli adempimenti e gli obblighi relativi a Formulari e Registro di carico e scarico.

Il DM stabilisce anche che i soggetti tenuti al SISTRI devono versare il contributo annuale entro il 30 giugno 2014, in misura e con le modalità previste dalla normativa vigente. Una volta effettuato il pagamento, gli operatori devono inoltre comunicare al SISTRI gli estremi dell'operazione accedendo all’area “Gestione aziende” disponibile sul portale SISTRI in area autenticata.

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 30 aprile 2014 (GU n. 99).

DM n. 126 del 24 aprile 2014

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Dal 1° ottobre 2013 il Sistri diventa operativo per trasportatori e gestori di rifiuti pericolosi.

Pubblicato in G.U. il D.L. 31 agosto 2013, n. 101 che rende operativo il SISTRI introducendo alcune semplificazioni.

La semplificazione principale dell’intervento normativo consiste nel circoscrivere il Sistri solo ai produttori e ai gestori di rifiuti pericolosi.

_ Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013.

- Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014 al fine di consentire ulteriori semplificazioni, con possibilità di ulteriore proroga di sei mesi se a tale data le semplificazioni non saranno operative. Questi soggetti possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013.

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si riserva di procedere periodicamente, con apposito Decreto, sulla base dell’evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell’utenza.

Con lo stesso Decreto sono rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita.

Le sanzioni per le violazioni di cui all’ articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3  quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, agli ulteriori obblighi di cui al comma 5, e a quelle di cui al comma 7 primo periodo (trasporto di rifiuti senza copia cartacea della scheda Sistri — Area movimentazione e, ove necessario richiesto senza copia del certificato analitico) , commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.

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Riavvio del SISTRI

Disponibile sul sito SISTRI il D.M. 20 marzo 2013 che riavvia progressivamente il SISTRI.

Il D.M. contiene le seguenti indicazioni:

1) partenza del SISTRI il 1 ottobre 2013 per i seguenti soggetti:

  • produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti;
  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
  • i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
  • le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale; nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo;
  • nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
  • nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

Questi soggetti devono procedere autonomamente alla verifica dell'attualità dei dati e delle informazioni trasmesse  e all'eventuale aggiornamento e riallineamento tra il 30 aprile e il 30 settembre 2013.

2) partenza al 3 marzo 2014 per tutti gli altri soggetti tra i quali:

  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti;
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che hanno più di dieci dipendenti;
  • i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

Questi soggetti devono procedere autonomamente alla verifica dell'attualità dei dati e delle informazioni trasmesse  e all'eventuale aggiornamento e riallineamento tra il 3 settembre 2013 e il 28 febbraio 2013.

Il versamento del contributo di iscrizione al SISTRI è sospeso per l'anno 2013 per gli enti e le imprese già iscritti alla data del 30 aprile 2013.

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Il 9 febbraio 2012 è la scadenza per l'avvio dell'operatività del SISTRI


La legge 14 settembre 2011 n.148, pubblicata sulla G.U. n.216 del 16/09/2011,  recante "conversione in legge con modificazioni del decreto-legge del 13 agosto 2011 n.138" ripristina pienamente il sistema informatico di tracciabilita' dei rifiuti, modificando l'articolo 6 del provvedimento approvato ad agosto scorso.

Il termine per l'entrata in operatività' del SISTRI è prorogato al 9 febbraio 2012 per tutti i soggetti tenuti all'utilizzo del sistema.

Unica eccezione è relativa ai produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti per i quali la legge 106 del 12 luglio 2011 prevede  che la data di entrata in vigore,  che comunque non poteva essere anteriore al 1 giugno 2012, venga fissata tramite un ulteriore Decreto.

La legge 14 settembre 2011 stabilisce inoltre che:

Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire l'entrata in operatività' del sistema nonché garantire l'efficacia del funzionamento Delle tecnologie connesse al sistri il ministero dell'ambiente assicura, attraverso il concessionario sistri, sino al 15 dicembre la verifica delle componenti software e hardware anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste. A tal fine sono previsti test del funzionamento da organizzare in collaborazione con le associazioni di categoria.

Il comma 2 prevede poi che con apposito decreto del Ministero dell'ambiente da emanare entro 90 giorni sono individuate specifiche tipologie di rifiuti alle quali in assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale sono applicate ai fini del sistri le procedure previste per i rifiuti non pericolosi.

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Logo SISTRISISTRI: Decreto 26 maggio 2011 - proroga partenza al 1^ settembre prossimo

A seguito dell'intesa per rimodulare l'entrata in funzione del Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi, fra il Ministero dell'Ambiente e le principali organizzazioni imprenditoriali, Confindustria e Rete Imprese, è stato pubblicato il Decreto 26 maggio 2011 che prevede la partenza del sistema il prossimo 1^ settembre.

Si comunica che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 di ieri il Decreto 26 maggio 2011 recante “Proroga del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti“.
Il Decreto è entrato in vigore ieri, 30 maggio, e prevede la proroga dei termini di operatività del Sistri per scaglioni, a partire dal 1° settembre prossimo.

Il link:
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-05-30&task=dettaglio&numgu=124&redaz=11A07229&tmstp=1306827869699

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Logo SISTRISISTRI: notizia Ansa proroga partenza al 1^ settembre prossimo

ROMA - Una intesa per rimodulare l'entrata in funzione del Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi è stata raggiunta ieri a tarda sera fra il Ministero dell'Ambiente e le principali organizzazioni imprenditoriali, Confindustria e Rete Imprese. Il sistema, previsto dal 1^ giugno, partirà dal 1^ settembre prossimo.

L'accordo, si legge in una nota del ministero dell'ambiente, "recepisce le esigenze evidenziate nelle ultime settimane dagli operatori del settore ribadendo il valore del Sistri quale importante strumento di legalità e trasparenza nel delicato campo dei rifiuti". "Abbiamo cercato e trovato una soluzione condivisa - afferma il Ministro Stefania Prestigiacomo - nel comune intento di mettere in campo un sistema capace di coniugare trasparenza, semplificazione amministrativa, tutela della legalità.

Un sistema che è stato pensato per agevolare il lavoro delle imprese non certo per complicarlo. Credo che la rimodulazione in chiave di progressività dell'entrata in vigore del Sistri sarà utile a collaudare al meglio il sistema e aiuterà le aziende a prendere confidenza con le nuove procedure elettroniche".

Secondo l'intesa raggiunta, il Sistri entrerà in vigore:

- il 1° settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento, etc. (circa 5.000) e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate (circa 10.000);
- il 1° ottobre 2011 produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e "Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania";
- il 1° novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;
- il 1° dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate (circa 10.000);
- il 1° gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti. Sono inoltre previste procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema ed una attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell'operatività del sistema.

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Logo SISTRIPubblicato il Decreto Ministeriale 18 febbraio 2011 - Testo Unico Sistri

E' stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 107 della Gazzetta Ufficiale n.95 del 26 aprile 2011 il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011 - Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dell'articolo 14 bis del decreto legge 1 luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

A corredo vengono pubblicati un prospetto di confronto tra gli articoli del nuovo testo e quelli dei precedenti decreti nonché una tabella che evidenzia in modo analitico le differenze tra i singoli articoli.

DECRETO MINISTERIALE 18 FEBBRAIO 2011

PROSPETTO DI CONFRONTO

DECRETI MINISTERIALI A CONFRONTO

Per maggiori informazioni sul SISTRI, sapere quali sono i suoi aspetti innovativi, avere tutte le informazioni, la documentazione e conoscere tutte le modalità operative, le imprese possono accedere al sito creato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare www.sistri.it.

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Logo SISTRIPubblicata la circolare sugli obblighi di comunicazione SISTRI e MUD per il 2011

La circolare firmata il 2 marzo u. s. dal Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche reca indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla Legge 70/94, al DPCM 27/4/2010 e all'articolo 12 del DM 17/12/2009, come modificato con DM 22/12/2010.

Nelle more della piena entrata a regime (a decorrere dall’1.6.2011) del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il DM 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, l’obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni.

I trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione non sono tenuti, pertanto, a porre in essere alcun adempimento di comunicazione a decorrere dall’anno 2010.

Le informazioni relative all’anno 2010 devono essere comunicate, secondo le modalità di seguito illustrate, entro il 30 aprile 2011, mentre le informazioni relative al periodo 1.1.2011 - 31.5.2011 dovranno essere comunicate entro il 31 dicembre 2011.

Stante il disposto dell’articolo 12 del DM 17 dicembre 2009, come modificato con DM 22 dicembre 2010, le informazioni da comunicare sono riferite anche al periodo cosiddetto del “doppio binario”, nel quale è stato mantenuto anche l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006. Alla luce di ciò, tutti i soggetti sopra indicati dovranno presentare, entro il 30 aprile 2011,  la comunicazione SISTRI per tutto il 2010 e per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2011.

La presentazione della dichiarazione SISTRI potrà dunque avvenire con le seguenti modalità alternative, a scelta dell’interessato:

-          Compilando in via telematica gli appositi modelli, che saranno pubblicati sul portale www.sistri.it, oppure

-          Compilando e trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla legge n.70/94, le schede del Capitolo 1 - Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta.

Nei prossimi giorni tramite il sito www.ecocerved.it, verranno resi disponibili il software per la compilazione e la presentazione della Dichiarazione SISTRI MUD.

Sullo stesso sito potrete trovare la circolare e tutte le istruzioni dettagliate per una corretta comunicazione SISTRI MUD 2011.

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Logo SISTRISISTRI: proroga al 31 maggio 2011 dell'avvio completo del Sistri.

Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28-12-2010 il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare del 22 dicembre 2010 che contiene ulteriori disposizioni per l’avvio sul piano operativo del sistema SISTRI.
Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare prevede che il termine per l'avvio completo del SISTRI è prorogato al 31 maggio 2011, al fine di consentire ai soggetti tenuti destinatari di quanto previsto dal Decreto del dicembre 2009 di acquisire una maggiore familiarità con il SISTRI evitando soluzione di continuità nel controllo della tracciabilità dei rifiuti.
I soggetti tenuti all'iscrizione a SISTRI, a cui sono stati consegnati i dispositivi sono comunque obbligati, dal 1 ottobre 2010, ad operare nel rispetto del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Lo stesso Decreto prevede una proroga al 30 aprile 2011 per la comunicazione che i produttori iniziali di rifiuti e imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dovevano effettuare al SISTRI, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del D.M. 17712/2009 .
I soggetti tenuti dovranno fornire le informazioni, previste dall'apposita scheda SISTRI, relative al 2010, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico.
Si ricorda che tale comunicazione, che verrà effettuata direttamente a SISTRI, sostituisce il MUD, che è stato abrogato dal D.Lgs. 205/2010.

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Logo SISTRISISTRI: proroga al 31 dicembre 2010 del termine per il regime transitorio.

Si informa che il 1 ottobre è stato pubblicato sulla G.U. il Decreto del 28 settembre 2010 "modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009 recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti".

Il decreto:

  • conferma la data di operatività (ovvero la data entro la quale gli operatori devono cominciare ad operare tramite sistri) al 1 ottobre 2010;
  • proroga al 30 novembre 2010 il termine per il completamento della distribuzione dei dispositivi USB da parte delle Camere di Commercio, delle Sezioni Regionali e delle Associazioni;
  • proroga al 31 dicembre 2010 il termine per il regime transitorio nel quale, oltre agli adempimenti SISTRI, dovranno essere osservati gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario.


Quindi, nel rimandare alla nota esplicativa pubblicata sul sito www.sistri.it per ulteriori dettagli:

  • gli iscritti a SISTRI che al 1 ottobre 2010 sono in possesso dei dispositivi elettronici devono utilizzarli a decorrere da tale data;
  • gli iscritti a SISTRI che al 1 ottobre 2010 non hanno ricevuto i dispositivi continuano a compilare unicamente il registro di carico e scarico e i formulari: cominceranno ad utilizzare i dispositivi SISTRI dal momento della loro consegna;
  • sino al 31/12/2010 solo la compilazione del registro di carico e scarico e del formulario previsti dalla precedente normativa (artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006) garantisce l'adempimento di legge.

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Proroga dei termini relativi all'operativita' del SISTRI al 1° ottobre 2010. E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13-7-2010 il Decreto ministeriale 9 luglio 2010 - Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 (GU n. 161 del 13-7-2010). Il testo del Decreto è inserito nei contenuti correlati.

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Si comunica che a partire da oggi, 8 luglio 2010, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 giugno 2010 recante "Aggiornamento ed istituzione dei diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione della tabella A" pubblicato sulla G.U. n.156 del 7 luglio 2010, questa Camera ha avviato la fase di distribuzione dei dispositivi USB-SISTRI. Sarà cura della Camera di Commercio inviare alle aziende interessate una mail o un fax indicante data e orario di appuntamento per la consegna di tali dispositivi. In tale comunicazione saranno altresì riepilogati tutti i documenti che sarà necessario esibire all'atto della consegna del dispositivo. Sul sito www.ecocamere.it le aziende possono scaricare eventuale documentazione Sistri necessaria al ritiro (modello di delega al ritiro, ecc.), controllare i diritti di segreteria e relative modalità di pagamento, nonché lo stato della pratica.

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Si informa che è stato pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27/02/2010  il " DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 2010: Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n.78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009" che, all'articolo 1, recita:
Proroga di termini di cui all'art. 3, comma 1 del DM 17 dicembre 2009: I termini di cui all'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, entro i quali i soggetti individuati nel medesimo articolo sono tenuti all'iscrizione al SISTRI, sono prorogati di trenta giorni.

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel Supplemento ordinario del 13 gennaio 2010, del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 nasce il SISTRI.

Il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti comporta una revisione delle modalità documentali di gestione del ciclo dei rifiuti - con la soppressione, a regime, dei registri di carico e scarico, dei formulari dei rifiuti e del MUD per i rifiuti speciali e conseguentemente introduce una radicale riforma nella raccolta dei dati relativi a tale ciclo.
Tale sistema rivoluzionario permette l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania, semplificando le procedure e gli adempimenti e riducendo i costi sostenuti dalle imprese con indubbie garanzie in termini di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità.
Le Camere di commercio sono chiamate a svolgere attività di verifica oltre che di informazione, sensibilizzazione e assistenza alle imprese per gli aspetti relativi al ritiro dei dispositivi elettronici e potranno contare sull'assistenza tecnica di Ecocerved.
Il Ministero inoltre - su richiesta delle associazioni - ha previsto nel decreto, che per la consegna dei dispositivi elettronici, le Camere di commercio si potranno avvalere delle organizzazioni rappresentative delle imprese a livello nazionale.
Per garantire il necessario coordinamento e favorire le forme più adeguate di collaborazione, negli ultimi mesi l'Unioncamere ha lavorato con il Ministero dell' Ambiente pervenendo alla definizione di un Protocollo di intesa, approvato con delibera del Comitato Esecutivo lo scorso 21 ottobre. Nel Protocollo (vedi contenuti correlati) vengono dettagliati i compiti che le Camere di commercio dovranno svolgere per consentire alle imprese di operare all'interno del sistema di tracciabilità. Parallelamente è stato concordando con le Associazioni imprenditoriali a livello nazionale uno schema di Convenzione per stabilire le modalità e le condizioni del loro coinvolgimento.
All'interno dei contenuti correlati potrete trovare, oltre alla normativa vigente ed al protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e Unioncamere nazionale, una tabella contenente chi sono i soggetti beneficiari tenuti all'iscrizione e la tempistica prevista, un prospetto sintetico contenente informazioni sulla operatività del sistema, istruzioni per le imprese e ruolo delle Camere di Commercio, nonché le slides "Istruzioni Sistri" illustrate nel corso del seminario tenuto il 23 marzo 2010.

Per ulteriori informazioni sul SISTRI, sapere quali sono i suoi aspetti innovativi, avere tutte le informazioni, la documentazione e conoscere le modalità di iscrizione al Sistema, le imprese possono accedere al sito creato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare www.sistri.it.

Si ricorda inoltre che il ruolo delle Camere di Commercio, a seguito della stipula dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e Unioncamere nazionale, è limitato all'organizzazione delle procedure di rilascio dei dispositivi USB ai produttori ed ai gestori. Per eventuali informazioni e dubbi relativi all'iscrizione e all'operatività del sistema si invitano le Imprese a consultare la sezione "Utilità" ed al suo interno "domande frequenti" nel sito www.sistri.it e/o eventualmente chiedere chiarimenti a infosistri@sistri.it.

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