Requisiti per l'iscrizione
L'iscrizione al registro avviene esclusivamente per via telematica, con utilizzo del dispositivo di firma digitale (smart card, carta nazionale dei servizi o business key), attraverso il sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare www.registroaee.it Il modulo di iscrizione è sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato, o dal rappresentante abilitato nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano.
All'atto dell'iscrizione occorre indicare:
- l'appartenenza ad una o più delle tipologie di attività definite all'art. 3, comma 1, lettera m, del d. lgs 151/2005;
- lo specifico codice ISTAT di attività che lo individua come produttore di AEE;
- per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all' allegato 1A, sopra scaricabile, del d.lgs. 151/2005, come ulteriormente suddivisa nell' allegato 1B, sopra scaricabile, il numero e il peso effettivo, o il solo peso effettivo, delle apparecchiature immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Quest'ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di illuminazione (art. 10, comma 4, del d. lgs 151/2005). Qualora il produttore non disponga al momento dell'iscrizione, dei dati effettivi sulla suddivisione delle AEE in domestiche e professionali, fornisce sotto la propria responsabilità una stima di tale suddivisione;
- le informazioni sui centri di raccolta organizzati e gestiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c e comma 3 del d.lgs. 151/2005, specificando se l'organizzazione è su base individuale o collettiva;
- l'eventuale iscrizione in registri di altri Stati membri dell'Unione Europea;
- le informazioni relative all'entità e alle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie di cui agli articoli 11 e 12 del d.lgs. 151/2005;
- per ogni categoria di AEE immessa sul mercato, il sistema o i sistemi attraverso cui intende adempiere agli obblighi di finanziamento dei RAEE. Nel caso in cui si tratti di sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del sistema prescelto.
Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE sul territorio, ciascun sistema collettivo si iscrive al registro con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, o comunque prima che il sistema collettivo inizi ad operare nel mercato italiano, e comunica le seguenti informazioni:
- i dati relativi alla sua costituzione;
- i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni produttore, le categorie di apparecchiature di cui all' allegato 1A , sopra scaricabile, del d.lgs . 151/05, come ulteriormente suddivise nell'allegato 1B, sopra scaricabile, del medesimo decreto legislativo, gestite;
- le tipologie di RAEE gestite, secondo la seguente classificazione:
- RAEE domestici storici
- RAEE professionali storici
- RAEE domestici nuovi
- RAEE professionali nuovi
- RAEE illuminazione.
I produttori e i sistemi collettivi di finanziamento comunicano, con le medesime modalità previste per l'iscrizione, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione, nonché la cessazione dell'attività soggetta all'obbligo di iscrizione.
Per le modalità di iscrizione nel RAEE è a disposizione una guida operativa realizzata da Unioncamere, con la collaborazione di ANIE (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche).