Esercizio di attività di mediatore marittimo
Esercizio di attività di mediatore marittimo (procedimento soggetto a SCIA nel RI/REA)
Normativa di riferimento |
L.478/68; D.M. 10.12.1968; D.P.R. n.66/1973; Direttiva 2006/123/CE; D.Lgs. 59/2010; D.M. 26.10.2011 relativo ai soggetti esercitanti l'attività di mediatore marittimo. |
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Atto iniziale |
Ricezione SCIA documentata, con modalità esclusivamente telematica |
Atto finale |
Adozione provvedimento di iscrizione nel RI/REA |
Termine di conclusione |
Essendo attività soggetta a SCIA può essere iniziata dalla data di invio della segnalazione al Registro Imprese. Tuttavia l'Ufficio, nel caso riscontri la mancanza dei requisiti di legge, entro 60 gg. Dalla data di presentazione dell'istanza, adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell' attività. Nel caso di accertata carenza dei requisiti previsti dalla Legge, l'Ufficio può sospendere l'istanza e adottare il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. |
Responabile del procedimento |
Dirigente area B |
Unità organizzativa competente | Ufficio Regolazione del mercato |
Istruzioni - Modulistica |
Istruzioni - Modulistica |
Sostituibile con una dichiarazione dell'interessato |
Soggetto a SCIA |
Conclusione per silenzio assenso |
No |
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia |
Segretario Generale (richiesta scritta) |
Tutela amministrativa e giurisdizionale |
Ricorso al Ministero dello Sviluppo Economico avverso ai provvedimenti inibitori di avvio o prosecuzione dell'attività |