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Verifica requisiti facchinaggio (SCIA)

pubblicato il 30/09/2013 15:15, ultima modifica 07/10/2013 10:56

Verifica dei requisiti per l'esercizio dell'attività di facchinaggio (SCIA)

Normativa di riferimento

Atto iniziale
Ricezione SCIA
Atto finale
Nel caso di mancanza dei requisiti provvedimento di divieto di prosecuzione di attività
Termine di conclusione
Essendo attività soggetta a SCIA può essere iniziata dalla data di invio della segnalazione al Registro Imprese. Tuttavia l'Ufficio, nel caso riscontri la mancanza dei requisiti di legge, entro 60 gg. dalla data di presentazione dell'istanza, adotta  il provvedimento di divieto di prosecuzione dell' attività. Nel caso di accertata carenza dei requisiti previsti dalla Legge, l'Ufficio può sospendere l'istanza e adottare il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività
Responabile del procedimento

Conservatore Registro imprese

Unità organizzativa competente

Registro imprese

Artigianato

Istruzioni - Modulistica - Comunica
Modulistica - Comunica
Sostituibile con una dichiarazione dell'interessato
Scia
Conclusione per silenzio assenso
No
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

Segretario generale (richiesta scritta)

Tutela amministrativa e giurisdizionale
Giudice Ordinario
Area riservata
Accessibilità

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