Verifica requisiti attività di autoriparazione (SCIA)
pubblicato il
30/09/2013 15:15,
ultima modifica
07/10/2013 10:52
Verifica dei requisiti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione (SCIA)
Normativa di riferimento |
L. n. 122/1992; DPR n. 387/1994; Art. 10 DPR. n. 558/1999 |
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Atto iniziale |
Ricezione SCIA |
Atto finale |
Nel caso di mancanza dei requisiti provvedimento di divieto di prosecuzione di attività |
Termine di conclusione |
Essendo attività soggetta a SCIA può essere iniziata dalla data di invio della segnalazione al Registro Imprese. Tuttavia l'Ufficio, nel caso riscontri la mancanza dei requisiti di legge, entro 60 gg. dalla data di presentazione dell'istanza, adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell' attività. Nel caso di accertata carenza dei requisiti previsti dalla Legge, l'Ufficio può sospendere l'istanza e adottare il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività |
Responabile del procedimento |
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Unità organizzativa competente | |
Istruzioni - Modulistica - Comunica |
Istruzioni - Modulistica - Comunica |
Sostituibile con una dichiarazione dell'interessato |
Scia |
Conclusione per silenzio assenso |
No |
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia |
Segretario generale (richiesta scritta) |
Tutela amministrativa e giurisdizionale |
Giudice Ordinario |