Sospensione/cancellazione protesti per effetto del ricorso d'urgenza
pubblicato il
30/09/2013 15:36,
ultima modifica
30/09/2013 15:36
Sospensione/cancellazione protesti per effetto del ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
Normativa di riferimento |
art. 700 c.p.c. |
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Atto iniziale |
Notifica decreto con cui viene ordinato dall'autorità giudiziaria alla Camera di sospendere/cancellare la pubblicazione di protesti |
Atto finale |
Sospensione/cancellazione protesti di cui al decreto notificato |
Termine di conclusione |
Se il decreto viene notificato in tempo utile, se ne dà attuazione immediata, altrimenti il primo giorno lavorativo successivo alla notifica del decreto |
Responabile del procedimento |
Dirigente area B |
Unità organizzativa competente | Ufficio Prezzi e protesti - brevetti e marchi |
Istruzioni - Modulistica |
Istruzioni |
Sostituibile con una dichiarazione dell'interessato |
No |
Conclusione per silenzio assenso |
No |
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia |
Segretario Generale (richiesta scritta) |
Tutela amministrativa e giurisdizionale |
Autorità giudiziaria ordinaria |