Cancellazione protesti
Istanza di cancellazione dall’elenco ufficiale dei protesti cambiari
Normativa di riferimento |
L.n. 77/1955 e succ. modif., (in particolare: L. n. 235/2000, art. 45 L. n. 273/2002), art. 1 7 L. 108/1966 e succ. modif, D.L. n. 381/1995, D.M. n. 316 del 9.8.2000, circ. MICA n. 3504/C del 21.12.2000 |
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Atto iniziale |
Ricezione istanza |
Atto finale |
1) se l'istanza viene accolta, cancellazione dei protesti dal Registro Informatico; 2) se l'istanza viene rigettata: comunicazione all'interessato del non accoglimento dell'istanza (con racc. r/r e l'indicazione della possibilità di eventuale ricorso), a cui si allega copia del provvedimento dirigenzial |
Termine di conclusione |
Entro 25 gg. dalla ricezione dell'istanza |
Responabile del procedimento |
Dirigente area B |
Unità organizzativa competente | Ufficio Prezzi e protesti - brevetti e marchi |
Istruzioni - Modulistica |
Istruzioni - Modulistica |
Sostituibile con una dichiarazione dell'interessato |
No |
Conclusione per silenzio assenso |
No |
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia |
Segretario Generale (richiesta scritta) |
Tutela amministrativa e giurisdizionale |
Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e quelle avverso la mancata decisione sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro. E' competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. Le controversie di cui al presente sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. |