Liberazione cauzioni spedizionieri marittimi
Liberazione cauzioni spedizionieri marittimi 1) con pubblicazione sui quotidiani, da parte dell'impresa interessata, della cessazione dell'attività al Registro imprese 2) qualora il richiedente non proceda alla pubblicazione sui quotidiani della cessazione dell'attività al Registro imprese
Normativa di riferimento |
L. 1442/1941 e L. 1138/1949; D.M. 26/10/2011 in attuazione degli art. 76 e 80 del D.Lg.s 26/03/2010; delibera di Giunta n. 158 del 12/10/2009 |
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Atto iniziale |
1) Ricezione della comunicazione dell'Ufficio Regolazione del mercato 2) Decorrenza del termine di 18 mesi dall'avvenuta cessazione dell'attività al Registro imprese |
Atto finale |
Restituzione atto |
Termine di conclusione |
1) Entro 60 gg. (in tale termine non si considera il tempo necessario alla ditta per effettuare le pubblicazioni) 2) Entro 90 gg. |
Responabile del procedimento |
Dirigente Area A |
Unità organizzativa competente | Ufficio Amministrazione contabile e fiscale |
Istruzioni - Modulistica |
- |
Sostituibile con una dichiarazione dell'interessato |
No |
Conclusione per silenzio assenso |
No |
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia |
Segretario Generale (richiesta scritta) |
Tutela amministrativa e giurisdizionale |