Accesso Civico
Art. 5 dlgs 33/2013
L'accesso civico è un diritto introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 che consente a chiunque - senza indicare motivazioni né sostenere costi - di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati per i quali la legge prevede la pubblicazione.
- La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita
- L'amministrazione, entro trenta giorni dalla richiesta, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto
- Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano gia' pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale
- Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all' articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo
articolo, provvede ai sensi del comma 3. - La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
La richiesta di accesso civico va presentata in carta libera al:
Responsabile della trasparenza della Camera di Commercio di Ravenna: Mauro Giannattasio